Accertamento induttivo: la prova presuntiva va valutata nel suo insieme (Cass. civ. Sez. V n. 28507 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova per presunzioni, il giudice è tenuto ad articolare il proprio procedimento logico in due momenti distinti: una valutazione analitica degli elementi indiziari, volta a scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e a conservare quelli che singolarmente presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, e una successiva valutazione complessiva degli indizi così isolati, per accertare se siano concordanti e se la loro combinazione sia idonea a fornire una valida prova presuntiva. È pertanto censurabile in cassazione la decisione che si limiti a negare valore indiziario agli elementi acquisiti, senza verificare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, sulla base di un processo verbale di constatazione, notificava a una società esercente attività di ristorazione due distinti avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2003 e 2004. L’ufficio rideterminava in via analitico-induttiva maggiori ricavi per entrambe le annualità, con conseguente recupero di maggiori importi a titolo di Irap e Iva, e imputava per trasparenza il reddito di partecipazione ai singoli soci.
La CTP di Ancona accoglieva parzialmente i ricorsi della società e dei soci. La CTR delle Marche, previa riunione dei distinti appelli, li accoglieva annullando gli atti impositivi. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; società e soci resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2727 ss. cod. civ., dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR trascurato plurimi elementi presuntivi dedotti dall’Agenzia.
La Corte ritiene il motivo fondato. Il giudice d’appello ha incentrato la propria decisione sull’impiego di tovaglioli di stoffa, reputato astrattamente coerente con la tipologia del ristorante, e ha escluso in modo assertivo la rilevanza del dato relativo all’utilizzo di tovaglioli di carta. Su questo crinale ha poi omesso l’esame complessivo degli ulteriori elementi presuntivi evidenziati dall’Amministrazione finanziaria: l’acquisto di materie prime rispetto ai coperti dichiarati, lo scarso numero di ricevute fiscali, il numero esiguo di pasti mediamente serviti nei giorni di massima affluenza.
Ne è derivato il venir meno di quella valutazione unitaria degli elementi sintomatico-presuntivi richiesta dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte richiama il principio secondo cui il giudice, dovendo rendere apprezzabile il criterio logico alla base del proprio convincimento, deve dapprima scartare gli indizi irrilevanti e poi valutarli nel loro insieme, per accertare se siano concordanti e se la loro combinazione fornisca una valida prova presuntiva, magari non raggiungibile considerandoli atomisticamente (Cass. n. 8115 del 2025; Cass. n. 9059 del 2018).
La Corte ribadisce inoltre che, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., sono ammesse solo presunzioni gravi, precise e concordanti: la precisione attiene al fatto noto, la gravità al grado di probabilità del fatto ignoto, la concordanza richiede che il fatto ignoto sia desunto da una pluralità di indizi convergenti, con la conseguente necessità di analizzare tutti gli elementi e poi valutarli complessivamente secondo la c.d. convergenza del molteplice (Cass. n. 9054 del 2022; Cass. n. 14151 del 2022).
La decisione impugnata non ha correttamente vagliato l’esistenza e la pregnanza degli elementi addotti dall’Agenzia, né li ha esaminati l’uno per mezzo dell’altro. Il primo motivo è dunque accolto, con assorbimento degli altri; la sentenza è cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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