Frodi carosello: il fisco può negare la detrazione al cessionario e chiedergli in solido l’IVA non versata dal cedente (Cass. trib. 8487/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 8487/2026, pubblicata il 5 aprile 2026 (R.G.N. 12918/2019) — pubblica udienza del 29 ottobre 2025, Presidente Angelina-Maria Perrino, Relatore Pierpaolo Gori.
Il principio di diritto
In tema di comunicazione di debito solidale di cui all’art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972, tenuto conto anche dell’interpretazione della Corte di giustizia UE, qualora l’operazione di evasione fiscale contestata come soggettivamente inesistente abbia ad oggetto cessioni di beni inclusi nel D.M. 22 dicembre 2005, l’Amministrazione finanziaria può procedere legittimamente al recupero per l’omesso versamento IVA nei confronti del cedente, al disconoscimento della detrazione del tributo da parte del cessionario, sussistendone i presupposti, e ad applicare la solidarietà d’imposta nei confronti del cessionario per l’imposta non versata dal cedente, trattandosi di rapporti obbligatori su piani distinti.
Il fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società cessionaria una comunicazione di debito solidale ex art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per l’IVA 2010 non versata dal proprio fornitore, relativa a operazioni soggettivamente inesistenti nell’ambito delle cosiddette frodi carosello, aventi ad oggetto beni inclusi nel D.M. 22 dicembre 2005 e ceduti a prezzi inferiori al valore normale. Venivano impugnate la comunicazione e la successiva cartella di pagamento; il socio-amministratore agiva anche in proprio. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso (scomputando l’imposta sui beni non rientranti nel D.M.), mentre la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la responsabilità solidale. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
La motivazione
Legittimazione del socio in proprio (primo motivo) — infondato. Opera lo schermo societario: l’interesse del socio alla conservazione della consistenza patrimoniale della società si tutela solo con gli strumenti interni all’ordinamento societario e non legittima l’impugnazione in proprio dell’atto impositivo diretto alla società (Cass. n. 12114 del 2003; Cass. n. 29325 del 2021), né l’azione surrogatoria ex art. 2900 cod. civ. (Cass. n. 5323 del 2003). L’eventuale inerzia degli organi fallimentari ex art. 43 l.fall. va valutata verso la società fallita, non verso il socio; la legittimazione della società, tramite l’amministratore, era comunque coperta da giudicato.
Prova del valore inferiore a quello normale (quarto motivo) — infondato. L’obiettiva divaricazione tra il prezzo praticato e il valore di mercato è elemento costitutivo sufficiente per la solidarietà nel recupero dell’imposta ex art. 60-bis, fondando una presunzione relativa di conoscibilità della frode, anche a prescindere dalla prova della colpevole ignoranza (Cass. n. 20656 del 2023). Spetta al cessionario fornire la prova contraria, in forma documentale e oggettiva, delle specifiche ragioni giustificative del minor corrispettivo (Cass. n. 20651 del 2024); nel caso la contribuente si era limitata ad affermazioni generiche.
Reiterazione e duplicazione della pretesa (secondo e terzo motivo) — infondati. Non vi è duplicazione: la seconda cartella era stata prontamente autoannullata in autotutela, e soprattutto il disconoscimento della detrazione IVA opera sul rapporto fisco-acquirente, distinto dal piano su cui agisce la comunicazione di debito solidale ex art. 60-bis. La Corte richiama la sentenza CGUE 10 luglio 2025, C-276/24, Konreo (di cui vi era già prima applicazione in Cass. n. 23622 del 2025): l’art. 205 della direttiva IVA, letto alla luce del principio di proporzionalità, non osta a una prassi che imponga al cessionario l’obbligo solidale di versare l’IVA dovuta dal fornitore anche quando gli sia stata negata la detrazione perché sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode. Si tratta di obblighi distinti, senza violazione del principio di neutralità né arricchimento senza causa; la doppia imposizione ricorre solo quando la medesima imposta è applicata più volte in base allo stesso presupposto e verso lo stesso soggetto (Cass. n. 17198 del 2022).
Implicazioni pratiche
Per le imprese inserite in filiere a rischio di frode carosello: subire il diniego della detrazione IVA non mette al riparo dalla richiesta, in solido, dell’IVA non versata dal cedente. Sono due pretese su piani giuridici distinti e cumulabili, e la loro coesistenza non viola la neutralità dell’imposta. L’acquisto di beni “sensibili” (quelli del D.M. 22 dicembre 2005) a un prezzo inferiore al valore normale fa scattare una presunzione di conoscibilità della frode: per difendersi non bastano affermazioni generiche, ma serve prova documentale oggettiva (transazioni analoghe con il medesimo fornitore, prezzi praticati da altri operatori del mercato). Sul piano processuale, il socio non può impugnare in proprio l’atto diretto alla società fallita facendo leva sull’inerzia del curatore, che rileva solo a favore della società.
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