Conciliazione fuori udienza si perfeziona con la sola sottoscrizione (Cass. civ. Sez. V n. 11598 del 03.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conciliazione fuori udienza disciplinata dall’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2016, l’accordo si perfeziona con la sola sottoscrizione delle parti, senza che siano necessari il pagamento della prima rata e la prestazione di garanzia per le rate successive. Il perfezionamento dell’accordo non impone all’Amministrazione l’obbligo di cancellare l’ipoteca iscritta a garanzia del debito conciliato e il dedotto comportamento omissivo dell’agente della riscossione non è idoneo a fondare una statuizione di non debenza del tributo davanti al giudice tributario. Eventuali profili di responsabilità dell’Amministrazione appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, restando devoluto al giudice tributario il solo giudizio sulla debenza del tributo. Il giudicato esterno invocato con riguardo a una diversa annualità non è opponibile quando manchi l’identità dei fatti alla base delle riprese.

Il Fatto

Una società, poi in liquidazione, aveva definito il debito IVA per l’annualità 2011 mediante un accordo conciliativo fuori udienza stipulato nel gennaio 2017, con pagamento rateale. Il mancato versamento della seconda rata aveva determinato la decadenza dal beneficio del termine e l’emissione di un’intimazione di pagamento.

La società impugnava l’intimazione sostenendo che l’inadempimento era derivato dal comportamento dell’agente della riscossione, che non aveva cancellato o sospeso l’ipoteca iscritta sugli immobili, impedendo così l’accesso al credito bancario. Chiedeva il ripristino della rateizzazione e la non debenza delle maggiori sanzioni del 45%. Il ricorso era rigettato in primo grado e in appello; la società proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la sentenza d’appello per aver applicato il comma 3 dell’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992 nel testo anteriore al 2011, invece del quarto comma nella versione vigente al gennaio 2017. La Corte rileva che il testo applicabile ratione temporis è quello introdotto dal d.lgs. n. 156 del 2015, che disciplina ora la conciliazione fuori udienza, mentre la conciliazione giudiziale è regolata dall’art. 48-bis.

Nella versione applicabile, la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, che costituisce titolo per la riscossione. Il giudice d’appello aveva dunque errato nel richiedere il pagamento della prima rata e la prestazione di garanzia. La Corte corregge la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., ma conferma la decisione.

Il dedotto obbligo dell’Amministrazione di cancellare l’ipoteca per effetto della conciliazione non può condurre, sul piano logico, a una statuizione di non debenza del tributo e delle sanzioni. L’eventuale domanda risarcitoria per il comportamento omissivo dell’Amministrazione avrebbe potuto essere proposta davanti al giudice ordinario. Al giudice tributario non è devolvibile un profilo di responsabilità, ma solo il giudizio sulla debenza del tributo.

Quanto al secondo motivo, relativo al difetto di delega del funzionario firmatario dell’intimazione, la sentenza impugnata ha motivato con precisi riferimenti al quadro istruttorio, rispettando il minimo costituzionale richiesto. La censura che prospetta un travisamento dei documenti è inammissibile perché non ne riproduce il contenuto.

Il terzo motivo contesta la condanna alle spese. La Corte ribadisce che all’Amministrazione assistita dai propri funzionari spetta la liquidazione delle spese secondo la tariffa degli avvocati, con la riduzione del venti per cento degli onorari. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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