Bagaglio in ritardo: il reclamo al vettore è valido anche se presentato prima della riconsegna, purché entro 21 giorni (Cass. 8684/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza n. 8684/2026, pubblicata il 7 aprile 2026 (R.G.N. 22188/2024) — camera di consiglio del 13 gennaio 2026, Presidente Luigi Alessandro Scarano, Relatore Marilena Gorgoni.
Il principio di diritto
In tema di trasporto aereo, il reclamo per il ritardo nella consegna del bagaglio, previsto dall’art. 31, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal del 1999, può essere effettuato in qualsiasi momento tra la constatazione del ritardo e la scadenza del termine di 21 giorni dalla messa a disposizione del bagaglio, e quindi anche prima di tale data: la norma fissa soltanto l’ultimo giorno utile, non un termine iniziale.
Il fatto
In un trasporto aereo internazionale il vettore restituiva il bagaglio con un giorno di ritardo. Al momento in cui riscontrava la mancata riconsegna, il passeggero presentava in aeroporto il rapporto di irregolarità bagaglio (c.d. P.I.R.) e chiedeva il rimborso delle spese vive e il risarcimento del danno. Il Giudice di pace rigettava la domanda ritenendo il passeggero decaduto ai sensi dell’art. 31 della Convenzione di Montreal, per non aver inoltrato il reclamo entro 21 giorni dalla messa a disposizione del bagaglio. Il Tribunale, in appello, accoglieva invece la domanda per le spese documentate, ritenendo il P.I.R. adempimento sufficiente. La compagnia aerea ricorreva per cassazione con tre motivi, sostenendo che il P.I.R. non equivale al reclamo di cui all’art. 31.
La motivazione
I tre motivi, esaminati congiuntamente perché attinenti alla medesima questione, sono infondati. La Corte richiama la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. VIII, 5 giugno 2025, C‑292/24: l’art. 31, paragrafo 2, stabilisce solo l’ultimo giorno del termine di decadenza (21 giorni), dopo il quale non è più possibile reclamare; il reclamo può quindi essere presentato in qualsiasi momento tra la constatazione del ritardo e la scadenza del termine, anche prima che il bagaglio sia messo a disposizione. Letto alla luce dell’art. 19 della Convenzione, lo scopo del reclamo è informare il vettore dell’esistenza del danno da ritardo, così da consentirgli di raccogliere gli elementi necessari a provare di aver adottato tutte le misure possibili per evitarlo. La comunicazione anticipata del passeggero non pregiudica, ma anzi favorisce, tale possibilità; il terzo Considerando della Convenzione impone del resto un giusto equilibrio tra gli interessi dei vettori e quelli dei passeggeri, che l’interpretazione restrittiva della compagnia — subordinante il reclamo a una condizione ulteriore non necessaria — comprometterebbe. Il P.I.R. presentato in aeroporto è dunque idoneo ed esclude la decadenza.
Esito: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
Il passeggero non decade dall’azione se segnala l’irregolarità del bagaglio nel momento stesso in cui la riscontra — tipicamente con il P.I.R. in aeroporto — anche prima di riavere il bagaglio: il reclamo è tempestivo purché intervenga entro i 21 giorni, ma può anche precederli. Ne discende un onere più gravoso per il vettore, che non può eccepire la decadenza opponendo la mancanza di un reclamo “formale” successivo alla riconsegna. Il principio è rilevante per le controversie su ritardo o mancata riconsegna dei bagagli nel trasporto aereo internazionale.
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