Frodi comunitarie e giurisdizione contabile: responsabilità solidale dolosa degli amministratori (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 71 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di responsabilità per danno erariale cagionato dalla indebita percezione di contributi comunitari in agricoltura, la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del privato beneficiario trova fondamento nel rapporto di servizio funzionale che si instaura con l’amministrazione erogante, in quanto il soggetto che ottiene il finanziamento assume il dovere di impiegarlo secondo il fine pubblico perseguito. Ove l’attore abbia contestato la condotta a titolo di dolo, la responsabilità degli amministratori delle cooperative e dei titolari delle ditte individuali che abbiano concorso alla realizzazione di un sistema di false fatturazioni è solidale per l’intero importo indebitamente erogato, non rilevando ai fini dell’an debeatur la corrispondenza tra quantitativi dichiarati e conferiti, né la diversa misura della indennità percepita da ciascuno, che incide semmai sul riparto interno. Il giudicato interno formatosi su una sentenza non definitiva non impugnata preclude la riproposizione delle eccezioni di difetto di giurisdizione e di prescrizione.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio, con atto di citazione in riassunzione depositato il 05.04.2023, undici soggetti chiamati a rispondere del danno di oltre sette milioni di euro arrecato all’ente pagatore in relazione a indebite indennità comunitarie di ritiro liquidate per le campagne agrumarie 2000/2001 e 2001/2002. L’impianto accusatorio muove dalle indagini della Guardia di Finanza che hanno disvelato un sistema di frode ruotante intorno alla organizzazione di produttori capofila, articolatosi nella emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, con il coinvolgimento di diciassette cooperative associate e undici produttori agricoli.

La vicenda processuale era già stata definita, quanto ad alcuni originari convenuti, con sentenza non definitiva n. 153/2014, che aveva rigettato la domanda per insufficienza probatoria. Le successive sentenze penali di non doversi procedere, pur dichiarative della prescrizione dei reati, hanno consentito alla Sezione di rivalutare ex novo il materiale probatorio e di addivenire alla decisione di accoglimento integrale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni pregiudiziali, rilevando che sia il difetto di giurisdizione sia la prescrizione erano già state sollevate con le iniziali memorie costitutive del 2008 e rigettate con la sentenza-ordinanza n. 153/2014, non impugnata. Su tali questioni si è pertanto formato il giudicato interno, che preclude la riapertura della discussione. Nel merito, il Collegio conferma la ricostruzione già operata nella sentenza non definitiva circa la sussistenza del rapporto di servizio funzionale tra privato e amministrazione erogante, che radica la giurisdizione contabile.

È respinta anche l’eccezione di estinzione del giudizio per tardività della riassunzione. La Corte osserva che le norme richiamate dalla difesa appartengono al rito introdotto con il codice di giustizia contabile del 2016 e non trovano ingresso in un giudizio introdotto nell’aprile 2008, retto dal tempus regit actum. Nel vecchio rito l’istituto era disciplinato dall’art. 75 del R.D. n. 1214/1934, riprodotto nell’attuale art. 111, comma 3, c.g.c. Nel merito, l’ordinanza n. 160/2013 non è configurabile quale sospensione del processo, trattandosi di ordinanza istruttoria di tipo aperto con onere di riassunzione mediante istanza della Procura una volta adempiuti gli incombenti.

Quanto al difetto di legittimazione passiva eccepito da uno dei convenuti, il Collegio rileva che l’atto introduttivo ha operato un mero errore materiale per inversione dei nominativi dei rappresentanti di due distinte società, errore che non elide la sostanza della contestazione e che, in presenza di prova della patrimonialità della posizione controversa, non impedisce di contraddire nel giudizio.

Sul piano sostanziale, il Collegio ritiene comprovata la condotta dolosa dei convenuti, che hanno prodotto false fatture facendo risultare operazioni contabili inesistenti. Il sistema, cerniera del quale è risultata essere l’organizzazione di produttori capofila, era finalizzato a un duplice scopo: appropriarsi delle somme liquidate dall’ente pagatore e accrescere il valore della produzione commerciale, così conseguendo indebitamente le indennità di ritiro. Quanto all’elemento soggettivo, non rileva la corrispondenza tra quantitativi dichiarati e conferiti, poiché l’azione è stata promossa a titolo di responsabilità solidale dolosa e la condotta di ogni convenuto è stata concausale del danno nel suo complesso. Il differenziale tra l’importo domandato e quello distribuito alle cooperative ha rilievo solo nei rapporti interni; la divergenza tra somma accertata e somma richiesta è dovuta all’archiviazione delle posizioni di due soggetti inizialmente coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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