Conto economale irregolare ma senza ammanco: discarico dell’economo (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 33 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto sugli agenti economali si conclude con il discarico quando la gestione, pur complessivamente irregolare sotto il profilo formale e sostanziale, non evidenzi alcun ammanco in senso tecnico e le singole spese risultino legittime, giustificate e riconducibili alle finalità del fondo. La redazione del conto su modello difforme da quello previsto dal d.P.R. n. 194/1996 e l’omessa indicazione dei mandati e della tipologia delle spese integrano irregolarità che impongono un’istruttoria suppletiva, ma non impediscono di per sé il discarico. Resta fermo il principio di annualità della gestione di cassa in regime di anticipazione, con obbligo di chiusura in pareggio entro il 31 dicembre di ciascun esercizio.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto economale reso da un’agente contabile del comune di Genova per la gestione 2018. La relazione di deferimento contestava criticità formali e sostanziali: redazione su modello aggregato difforme da quello normativo, assenza delle indicazioni essenziali sui mandati e sulle tipologie di spesa, discrasia tra i dati del conto e i versamenti in tesoreria, nonché mancata produzione della documentazione di riscontro richiesta in fase istruttoria.

L’agente contabile, cessata dal servizio, si è costituita eccependo di non essere responsabile della conduzione delle verifiche di cassa e di aver prodotto la documentazione giustificativa di tutte le spese sostenute nel 2018. La questione approda al giudizio di conto, nel quale si discute la regolarità della gestione e l’eventuale discarico dell’agente.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio afferma la tempestività del deposito della relazione di deferimento. Il conto originario, depositato il 12 agosto 2019, è stato ricompilato secondo il modello n. 23 del d.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194. Ai fini del termine quinquennale di estinzione del giudizio di conto rilevano, oltre ai periodi di sospensione feriale, anche gli effetti sospensivi straordinari previsti dalla normativa emergenziale del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Il conto, pertanto, non era estinto al momento del deferimento.

Nel merito, la Corte condivide i rilievi del magistrato relatore sul piano formale: il conto originario non rispettava lo schema previsto dalla normativa e non conteneva le indicazioni basilari richieste; quello ricompilato riportava causali generiche, non consentendo di verificare la corrispondenza delle singole spese alle previsioni regolamentari. Le due versioni del conto recano dati contabili discordanti e il documento non espone in modo corretto ed esaustivo il resoconto della gestione dei fondi.

Il Collegio ribadisce che i fondi economali devono rispettare il principio di gestione annuale e chiudere in pareggio entro il 31 dicembre di ciascun anno, senza riporti alla gestione successiva, né formazione di residui attivi e passivi. Sul punto rileva la mancata previsione regolamentare di un limite oggettivo di spesa, che il comune ha successivamente disciplinato. Quanto all’art. 140, quinto comma, c.g.c., la documentazione va allegata solo ove espressamente richiesta dalla Corte, come avvenuto in causa.

Nonostante le irregolarità, la Corte accerta la legittimità delle spese: valori bollati, tributi per atti giudiziari, notificazioni e minute spese per gli uffici, tutte riconducibili alle previsioni regolamentari e necessitate dalle tempistiche dei termini processuali. L’agente contabile ha dimostrato la regolarità dei pagamenti in stretta correlazione agli scopi delle anticipazioni.

Ne consegue il discarico delle somme contestate, con esclusione della configurabilità di un ammanco in senso tecnico, produttivo di obbligo di ristoro, pur restando ferma la riconosciuta irregolarità complessiva della gestione. Le spese sono compensate, in considerazione dell’estrema difficoltà di reperimento della documentazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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