Full cost recovery e conguagli tariffari nel servizio idrico integrato (TAR Lombardia n. 850 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio del recupero integrale dei costi, nell’ambito della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, impone che il metodo tariffario garantisca la correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata all’equilibrio economico e finanziario della gestione, escludendo tendenzialmente il recupero dei costi derivanti da scelte non efficienti, in particolare quelli finanziari. L’equilibrio economico e finanziario implica una valutazione ampia e sostenibile della remunerazione garantita all’operatore e non il riconoscimento tariffario di ogni singolo costo sostenuto. Una volta assicurato tale equilibrio, la regolazione tariffaria non comporta la sterilizzazione di qualsivoglia rischio in capo al gestore, né garantisce sempre e comunque il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti. Ne consegue che le scelte regolatorie sul fattore di sharing, sul parametro dei costi operativi medi e sul calcolo dei conguagli, se coerenti con gli obiettivi di efficienza e sostenibilità, non violano il principio del full cost recovery.

Il Fatto

Il gestore del servizio idrico integrato impugna la delibera con cui l’Autorità di regolazione ha definito il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2). Il ricorso investe numerose disposizioni dell’allegato, lamentando la violazione del principio del recupero integrale dei costi, della direttiva 2000/60/CE e dell’art. 10, comma 14, del D.L. n. 70/2011, oltre a profili di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione.

Nel corso del giudizio la ricorrente rinuncia a diversi motivi, mantenendo le censure relative alla disciplina dei conguagli, al fattore di sharing e al calcolo delle componenti a conguaglio. L’Autorità si costituisce e controdeduce. La decisione viene rinviata in attesa della pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sui contrasti giurisprudenziali in materia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalle statuizioni dell’Adunanza Plenaria, che ha affermato come il principio del recupero integrale dei costi escluda tendenzialmente il riconoscimento dei costi finanziari e come l’equilibrio della gestione non coincida con il rimborso di ogni singola voce sostenuta. Il gestore sopporta il rischio operativo tipico del modello concessorio.

Quanto all’art. 8.1 dell’allegato, la censura è dichiarata inammissibile e perplessa: il riconoscimento dei conguagli è previsto da una disposizione non contestata e la ricorrente non deduce un pregiudizio concreto, facendo discendere la violazione da proprie eventuali scelte rinunciatarie. Nel merito, il meccanismo di conguaglio consente il recupero dello scostamento tra stime e consuntivo, ma non riconosce l’onere finanziario derivante dall’indisponibilità biennale delle somme. Tale scelta è coerente con la traslazione del rischio operativo e non è stata smentita da prova di pregiudizio all’equilibrio delle gestioni.

In ordine al fattore di sharing e al parametro OPM, il Collegio ritiene le scelte conformi alle finalità di produttività ed efficienza espresse dal legislatore. La distinzione tra gestioni con costi operativi inferiori o superiori alla media, con moltiplicazione del fattore, incentiva il riequilibrio dei costi. Il parametro unico nazionale è funzionale al processo di razionalizzazione delle gestioni e si fonda su dati consolidati.

Sulle componenti a conguaglio dell’art. 29, il Collegio esclude il contrasto con la disciplina tariffaria: il legislatore ha rimesso al regolatore la sintesi tra fini sociali, tutela ambientale e sostenibilità economica. Il sindacato del giudice amministrativo, in presenza di potere regolatorio, non è sussuntivo ma funzionale, incentrato su ragionevolezza e proporzionalità. Il riconoscimento della sola inflazione, e non degli oneri finanziari, è coerente con gli obiettivi di risparmio idrico. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la complessità della materia e le incertezze giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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