Inammissibile il ricorso sul diniego delle attenuanti e della sostituzione della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 38120 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre un profilo di censura già vagliato e disatteso dal giudice di merito con percorso argomentativo logico e coerente. La diminuente del recesso attivo nel delitto tentato presuppone che l’agente si riattivi interrompendo il processo causativo dell’evento, così da impedirne il verificarsi; essa non è invocabile per il reato consumato, rispetto al quale rileva semmai l’attenuante del ravvedimento attivo. Le statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfuggono al sindacato di legittimità se non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sorrette da motivazione sufficiente. La richiesta di sostituzione della pena formulata in termini generici è affetta da originaria inammissibilità, e il diniego può fondarsi sui soli precedenti penali che rendono il reo immeritevole del beneficio.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione, con le aggravanti bilanciate con il riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. La sentenza del Tribunale di Spoleto del 24 marzo 2022 è stata confermata dalla Corte di appello di Perugia con sentenza del 15 ottobre 2024.
Avverso la pronuncia di secondo grado il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 56, ultimo comma, cod. pen., il vizio di motivazione sul giudizio di comparazione, l’errata applicazione delle aggravanti privilegiate e il diniego della sostituzione della pena.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile perché mera riproposizione di un profilo già esaminato dalla Corte territoriale con percorso logico e coerente. I giudici di merito hanno correttamente rilevato che la norma invocata opera soltanto per il reato tentato, non per quello consumato, quale pacificamente è quello per cui si procede.
La Corte richiama l’insegnamento di legittimità secondo cui la diminuente del recesso attivo postula che l’agente si riattivi interrompendo il processo causativo dell’evento, mentre il ravvedimento attivo — riconosciuto nella specie — presuppone che l’evento si sia già realizzato e che l’agente si adopri spontaneamente ed efficacemente per attenuarne le conseguenze (Sez. I n. 40936 del 08/10/2009; Sez. I n. 7033 del 11/01/1996).
Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ha motivato il giudizio di equivalenza non solo in relazione ai limiti imposti dall’art. 69, comma 4, cod. pen. e dall’art. 624-bis, comma 4, cod. pen., ma anche in ragione della pessima biografia penale del ricorrente, costellata di precedenti per furti in abitazione. Le Sezioni unite hanno chiarito che le statuizioni sul giudizio di comparazione sfuggono al sindacato di legittimità se non arbitrarie o illogiche e sorrette da motivazione sufficiente, tale essendo quella che giustifichi l’equivalenza come la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena in concreto (Sez. U n. 10713 del 25/02/2010).
Sul terzo motivo, i giudici di merito hanno prima bilanciato le circostanze non rafforzate e, riconosciutane l’equivalenza, hanno applicato la pena al minimo edittale quanto all’ipotesi di furto con aggravante rafforzata, in linea con le Sezioni unite (Sez. U n. 42414 del 29/04/2021).
Il quarto motivo è inammissibile: la richiesta di sostituzione della pena è stata formulata in termini generici, senza specifiche deduzioni sulla concreta vicenda processuale, con conseguente inammissibilità originaria ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la sostituzione non può prescindere dagli indici dell’art. 133 cod. pen., e il giudice può negarla anche solo perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio (Sez. VII n. 4491 del 08/01/2025). Anche il vizio di motivazione è escluso, poiché la valutazione attiene a un potere discrezionale ai sensi dell’art. 58 legge n. 689/1981 e, essendo congrua, non è sindacabile in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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