Pena illegale e ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. VII n. 38122 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena determinata a seguito di erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto quando eccede i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e ss., 65 e 71 e ss. cod. pen., oppure i limiti edittali propri delle singole fattispecie incriminatrici. Non rileva che i passaggi intermedi della determinazione siano computati in violazione di legge. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi in un’ipotesi di illegalità della sanzione inflitta.
Il Fatto
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova, in data 26 marzo 2025, aveva applicato la pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine ai reati rispettivamente ascritti. Il primo ricorrente deduce che i giudici di appello, pur avendo disapplicato la recidiva, hanno poi considerato la medesima pena indicata dal Tribunale, comprensiva dell’aumento ex art. 99 cod. pen. Il secondo lamenta che i giudici di appello hanno applicato sia l’aumento per le circostanze contestate, sia la diminuzione per le attenuanti generiche, in asserita violazione del divieto di reformatio in peius.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII muove dall’insegnamento della più autorevole composizione di questa Corte: la pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto quando ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e ss., 65 e 71 e ss. cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che conducono alla determinazione siano computati in violazione di legge (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886).
La Corte precisa poi che è ammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta (Sez. I n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170; Sez. II n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Nel caso di specie gli imputati hanno ricevuto la pena sulla quale le parti avevano raggiunto l’accordo. La prospettata violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. non integra un’ipotesi di pena illegale, come confermato dalle pronunce della stessa Sezione in tema di aumento per circostanza aggravante (Sez. VII n. 9765 del 14/02/2025, Manoforte), di aumento a titolo di continuazione (Sez. VII n. 41621 del 28/10/2024, Villella) e di riduzione per attenuanti generiche (Sez. VII n. 23130 del 12/01/2023, Salzano). L’illegalità della pena, osserva la Corte, non è stata in alcun modo dedotta dai ricorrenti, nonostante un formale richiamo.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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