Negata sospensione condizionale per prognosi sfavorevole anche da reati estinti (Cass. pen. Sez. 2 n. 3588 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito può legittimamente fondare una prognosi sfavorevole circa il futuro comportamento dell’imputato anche su reati dichiarati estinti per remissione di querela, purché ne dia conto in motivazione. Non è illogico valutare negativamente l’avvenuto risarcimento del danno quando risulti collegato a mere ragioni di opportunità processuale, né attribuire connotazione negativa alla condotta di chi si sia reso irreperibile allontanandosi dal territorio nazionale, cagionando la sospensione del processo. Le allegazioni difensive circa le difficoltà economiche che avrebbero determinato la commissione dei reati, se prive di riscontro, restano mere asserzioni e non impongono la concessione del beneficio.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta remissione di querela in relazione ad alcune condotte di truffa, escluso la contestata aggravante e rideterminato la pena, in continuazione, in anni uno e mesi cinque di reclusione ed euro 600,00 di multa per i residui episodi.

L’imputata, titolare di un’agenzia di viaggi, aveva predisposto falsa documentazione attestante prenotazioni di voli e soggiorni mai realmente avvenute, incassando i corrispettivi. Avverso la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 163, 164 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato, reputando la motivazione resa dalla Corte territoriale immune da vizi. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la prognosi negativa circa la future condotta dell’imputata fosse fondata su elementi puntuali e logicamente valutati.

In particolare, è stato giudicato corretto considerare, ai fini del giudizio prognostico, anche i reati dichiarati estinti per remissione di querela, atteso l’elevato numero complessivo delle condotte truffaldine. Parimenti rilevante è stata ritenuta la circostanza che i reati fossero stati commessi in un consistente arco di tempo e che l’imputata si fosse resa irreperibile, abbandonando il territorio nazionale e causando la sospensione del processo ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen.

Quanto al risarcimento del danno in favore di alcune persone offese, la Corte ha escluso qualsiasi illogicità nella valutazione del giudice di merito, che lo aveva ricollegato a mere ragioni di opportunità processuale. Tale conclusione non è stata ritenuta manifestamente illogica, così come non lo è la connotazione negativa attribuita alla condotta di irreperibilità.

Infine, l’affermazione difensiva secondo cui i reati sarebbero stati commessi a causa di sopravvenute difficoltà economiche è stata reputata meramente assertiva, in quanto priva di qualsivoglia elemento di riscontro. In assenza di vizi motivazionali, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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