Bancarotta documentale: dolo specifico e ricorso aspecifico (Cass. pen. Sez. V n. 39375 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La bancarotta fraudolenta documentale specifica, consistente nella fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma di omessa tenuta, richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. La prova di tale atteggiamento soggettivo può desumersi da una serie di indici di fraudolenza che, riguardando l’intera attività del fallito, consentano di attribuire la mancata consegna della contabilità a una precisa scelta tesa a occultare condotte depauperative o dannose per la società. Il ricorso per cassazione che non censuri specificamente l’assenza di tali indicatori, limitandosi a valorizzare la sproporzione tra massa attiva e passivo, è inammissibile per aspecificità, in spregio al principio di necessaria correlazione tra motivi e ragioni del provvedimento impugnato.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli riformava la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, che aveva condannato l’imputato per bancarotta fraudolenta documentale in relazione a una società dichiarata fallita. La riforma consisteva nella riqualificazione del fatto da bancarotta documentale fraudolenta a semplice, con conseguente proscioglimento dell’imputato per prescrizione.

Ricorreva il Procuratore generale presso la Corte di appello, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva attribuito a mera colpa la sottrazione delle scritture contabili alla curatela, benché l’istruttoria avesse dimostrato che la giustificazione resa dall’imputato era fasulla: le scritture gli erano state restituite più di un mese prima della dichiarazione di fallimento. Si evidenziava inoltre che vi erano nove creditori ammessi al passivo per un importo complessivo di 400.000 euro, a fronte di una massa attiva inesistente.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione riconosce che la sentenza impugnata è effettivamente viziata. I giudici di appello confondono la disponibilità che la Guardia di Finanza ebbe, grazie al sequestro, della documentazione, con la disponibilità di quella documentazione e di quella successiva al sequestro, negata alla curatela dall’imputato sulla base di una giustificazione che la Corte di merito illogicamente ritiene sufficiente.

I giudici di appello, infatti, non si avvedono né del fatto che l’imputato, una volta ottenute in restituzione le scritture contabili, non le avesse consegnate al curatore, né del fatto che la documentazione relativa al periodo successivo non fosse stata del pari prodotta alla curatela.

Il ricorso è tuttavia inammissibile perché è aspecifico rispetto a un passaggio essenziale della sentenza impugnata: quello della mancata dimostrazione del dolo specifico della fattispecie, in assenza di coeve condotte distrattive che la mancata esibizione della documentazione contabile poteva mirare a occultare.

Per censurare questa argomentazione non basta evidenziare la sproporzione tra massa attiva e passivo, non essendo stato accertato che alla base del disavanzo vi fosse una precisa volontà dell’imputato di nuocere alle ragioni creditorie, tesa ad esempio a occultare condotte depauperative ai danni della fallita. La Corte ribadisce che la bancarotta fraudolenta documentale specifica richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, desumibile da indici che riguardino l’intera attività del fallito.

L’assenza di questi indicatori è stata rimarcata dalla Corte territoriale, evidenziando il limite dell’ipotesi accusatoria su un elemento essenziale della fattispecie. Su questo aspetto il ricorso non è sufficientemente specifico, in spregio al principio secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono essere non solo intrinsecamente determinati, ma anche dotati della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, principio ribadito da Sez. U n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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