Ospite di alloggio ERP non ha titolo dopo il decesso dell’assegnatario (Cass. pen. Sez. II n. 41778 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici non è configurabile quando il soggetto, entrato legittimamente nel possesso o nella detenzione del bene, prosegua nell’occupazione contro la volontà del proprietario, poiché tale principio presuppone indefettibilmente una relazione qualificata tra l’agente e l’immobile, fondata su un titolo giuridicamente rilevante. La mera ospitalità non costituisce titolo idoneo a instaurare una detenzione autonoma, trattandosi di presenza funzionalmente collegata alla prestazione di assistenza in favore dell’assegnatario. Ne consegue che integra il reato di cui all’art. 633 cod. pen. la condotta di chi, inizialmente ospitato a titolo di cortesia dall’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, vi permanga dopo l’allontanamento o il decesso dell’avente diritto, comportandosi uti dominus.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha assolto due imputati dal reato di cui all’art. 633 cod. pen. perché il fatto non sussiste. La vicenda riguarda un alloggio di proprietà del Comune di Palermo, assegnato in regime di edilizia residenziale pubblica.
Secondo il ricorrente, il giudice di merito, in assenza di una prova positiva e manifesta dell’innocenza, non avrebbe potuto pronunciare sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ma avrebbe dovuto disporre la restituzione degli atti al Pubblico ministero ex art. 459, comma terzo, cod. proc. pen. per consentire gli approfondimenti investigativi sulla sussistenza della relazione qualificata con l’immobile.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio secondo cui la condotta tipica dell’invasione di terreni o edifici non è configurabile quando il soggetto, entrato legittimamente nel possesso o nella detenzione del bene, prosegua nell’occupazione contro la volontà del proprietario (Sez. 2 n. 51754 del 03/12/2013, Papasidero; Sez. 2 n. 158 del 30/10/2018, Lai). Tale principio presuppone però una relazione qualificata tra agente e immobile, configurabile solo se l’autore è entrato nel bene in forza di un titolo giuridicamente rilevante.
Il Collegio ribadisce sul punto un orientamento consolidato, richiamando Sez. 2 n. 40571 del 21/05/2013, Pispicia, Sez. 6 n. 25382 del 17/05/2023, Santucci, Sez. 2 n. 10534 del 25/01/2023, Pizzuto e Sez. 2 n. 21877 del 13/05/2025, Sileci. Nel caso di specie il presupposto non è ravvisabile: dall’accertamento del giudice di merito emerge che l’imputata aveva fatto ingresso nell’alloggio esclusivamente per svolgere attività lavorativa di assistenza domiciliare in favore dell’assegnatario.
L’atto di ingresso non può dunque qualificarsi come presa di possesso né come instaurazione di una detenzione autonoma, trattandosi di presenza funzionalmente e strutturalmente collegata alla prestazione di assistenza e, quindi, alla condizione di ospite. Venuta meno, per il decesso dell’assegnatario, l’unica ragione giustificativa della permanenza, l’imputata non era titolare di alcun titolo legittimante la prosecuzione dell’occupazione, né il trasferimento nell’alloggio unitamente all’altro imputato, in assenza di autorizzazione dell’ente titolare del potere di assegnazione.
Il Collegio dà continuità all’orientamento secondo cui integra il reato di invasione la condotta di chi, inizialmente ospitato a titolo di mera cortesia dall’assegnatario di un alloggio ERP, vi permanga dopo l’allontanamento o il decesso dell’avente diritto, comportandosi uti dominus o comunque come possessore. La semplice ospitalità non costituisce titolo idoneo a fondare una relazione giuridica qualificata di detenzione o possesso (richiamate Sez. 2 n. 49527 del 8/10/2019, Bevilacqua, Sez. 2 n. 20675 del 22/05/2025, Criscenti, Sez. 2 n. 14345 del 07/03/2019, Graziano). Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, per il prosieguo.
Nota della Redazione
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