Furto di energia elettrica e recidiva: onere motivazionale del giudice di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 34629 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Risponde del reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione, finanche realizzato da terzi, ove risulti che l’utente abbia fruito dell’energia senza alcun contratto di fornitura e senza sostenerne il costo. In tema di recidiva, il giudice ha il compito di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti, al livello di omogeneità e all’eventuale occasionalità della ricaduta, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali. L’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva rientra nei poteri discrezionali del giudice, sul quale incombe solo l’onere di fornire adeguata motivazione in ordine all’idoneità della nuova condotta a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Palermo per il reato di furto aggravato di energia elettrica, in relazione a un allaccio abusivo alla rete di distribuzione che riforniva l’appartamento dell’imputato in assenza di qualsiasi contratto di fornitura.
Avverso la sentenza di secondo grado il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: erronea applicazione degli articoli 624 e 625 cod. pen. in ordine alla prova della consapevolezza dell’allaccio abusivo; mancata motivazione su punti decisivi, con particolare riguardo all’accessibilità del quadro elettrico a terzi; vizio motivazionale in punto di applicazione della recidiva, senza dimostrazione della affermata pervicacia criminale. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza e l’assoluta genericità dei motivi. Le censure, secondo la Corte, non sono sorrette da concreta specificità e pertinenza, non coniugandosi all’enunciazione di specifiche richieste con l’indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Il difetto, la contraddittorietà o la palese illogicità della motivazione dedotti non trovano riscontro, risultando la lettura del provvedimento impugnato dimostrativa di una motivazione esistente e connotata da lineare e coerente logicità.
Sul primo profilo la Corte osserva che il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione dei giudici di appello, che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto. I giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova sulla responsabilità del preventuo e hanno fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui risponde comunque del furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete, finanche realizzato da terzi, come affermato da Sez. V n. 24592/2021. Rileva, in particolare, che l’allaccio in questione, in difetto di qualsiasi contratto di fornitura, riforniva l’appartamento dell’imputato, il quale era necessariamente a conoscenza dello stesso, non sostenendo alcun costo per l’energia elettrica di cui fruiva.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ritiene manifestamente infondato anche il motivo relativo alla recidiva, che il giudice territoriale ha motivato con l’attento esame della condotta delittuosa e della personalità dell’accusato, emergente dal certificato penale, da cui risulta una pervicacia criminale espressione della maggiore pericolosità sociale che fonda l’aumento di pena ai sensi dell’articolo 99 cod. pen.
Il percorso argomentativo si colloca nel solco dell’insegnamento delle Sezioni Unite n. 35738 del 2010, secondo cui il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti, al livello di omogeneità e all’eventuale occasionalità della ricaduta, al di là del mero riscontro formale dei precedenti penali, fermo restando che l’applicazione dell’aumento rientra nei poteri discrezionali del giudice. La Corte richiama altresì Corte cost. n. 185 del 2015 e Sez. II n. 50146 del 2015.
Da ultimo, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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