Inammissibile il ricorso manifestamente infondato e privo di specificità censoria (Cass. pen. Sez. VII n. 34627 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano manifestamente infondati, del tutto assertivi e privi di specificità censoria, perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Il ricorrente che non si confronti adeguatamente con la motivazione del giudice di appello, quando questa appaia logica, congrua e corretta in punto di diritto, non introduce censure di legittimità. Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando l’imputato ne abbia già beneficiato per precedenti condanne, con effetti negativi in termini di rieducazione per la ricaduta nel reato. La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile ai reati per cui è prevista la pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni, individuandosi il massimo edittale, per espressa previsione dell’art. 131-bis, quarto comma, cod. pen., senza tenere conto delle circostanze, salvo quelle per cui la legge prevede una pena diversa da quella ordinaria e quelle ad effetto speciale, quali quelle di cui all’art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 31/01/2025, con la quale era stata confermata la sua responsabilità. Con i primi due motivi deduce vizio motivazionale e violazione di legge sull’affermazione di responsabilità, sostenendo di trovarsi ormai da tempo in Romania, dove era tornato perché in Italia non c’era lavoro. Con un terzo motivo censura il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena e con il quarto l’erronea motivazione sull’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La vicenda concerne un reato di allaccio abusivo, per il quale i giudici di merito avevano ritenuto provata la responsabilità. Il ricorso chiede quindi l’annullamento della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione dell’ammissibilità. I motivi richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. In particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Il ricorrente, osserva la Corte, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. Quanto ai primi due motivi, i giudici del gravame hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità, evidenziando come la circostanza per cui l’imputato se n’era tornato in Romania fosse smentita dalla prova che si era avvalso dell’allaccio abusivo.

Relativamente al diniego della sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale ha evidenziato che l’imputato non se ne poteva giovare in quanto ne aveva già beneficiato per due volte per precedenti condanne, con effetti evidentemente negativi in termini di rieducazione, in considerazione della ricaduta nel reato oggetto del procedimento.

Infine, quanto alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., peraltro proposta per la prima volta in sede di legittimità, la stessa non era applicabile in ragione del limite edittale del reato in contestazione, sanzionato con la reclusione da tre a dieci anni e la multa da 206 a 1549 euro. Tale causa può essere applicata unicamente ai reati per cui è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. Per espressa previsione dell’art. 131-bis, quarto comma, cod. pen., il massimo edittale rilevante dev’essere individuato senza tenere conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per cui la legge prevede una pena diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale, quali quelle di cui all’art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen.

Essendo il ricorso inammissibile, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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