IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ IN DEROGA AL COMMA 2-BIS È PENA ILLEGITTIMA, NON ILLEGALE (Cass. pen. n. 17095 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di pena illegale, quale motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è circoscritta alle ipotesi di pena inflitta extra o contra legem, perché non prevista dall’ordinamento ovvero non corrispondente, per specie o quantità edittale, a quella individuata dalla fattispecie astratta incriminatrice. Non integra pena illegale, ma al più pena illegittima, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata in violazione del divieto di cui all’art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992, quando la pena detentiva sostituita sia conforme ai limiti edittali e alla specie previsti dalla legge. Le pene sostitutive non costituiscono un genus autonomo, ma una diversa modalità applicativa della pena detentiva, sicché l’illegalità va valutata con riguardo alla pena principale sostituita.
Il Fatto
Il Tribunale di Mantova applicava, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di sei mesi di arresto ed euro 2.000 di ammenda nei confronti dell’imputato, riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186, commi 2 e 2-bis, d.lgs. n. 285/1992, per aver provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza. La pena detentiva veniva sostituita con 376 ore di lavoro di pubblica utilità, con sospensione della patente per due anni.
Avverso la sentenza ricorreva per cassazione il Procuratore Generale, deducendo violazione di legge per avere il Tribunale illegittimamente applicato la sanzione sostitutiva in presenza dell’aggravante dell’incidente stradale, che l’art. 186, comma 9-bis, C.d.S. espressamente esclude. Secondo l’accusa, trattandosi di ipotesi di pena illegale, il ricorso era ammissibile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente delimitato l’ambito del sindacato di legittimità sulle sentenze di patteggiamento, ricordando che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente il ricorso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Richiamando Sezioni Unite n. 47182 del 2022, la Corte ha distinto la pena illegale, inflitta extra o contra legem perché non corrispondente per specie o quantità a quella della fattispecie astratta, dalla pena illegittima, conseguente a un errore del giudice nella determinazione del quantum o del modus procedendi pur nel rispetto della cornice edittale. La nozione di illegalità non può estendersi ai profili incidenti sul solo regime applicativo della sanzione.
Quanto alle pene sostitutive, la Corte ha chiarito che esse mantengono una dimensione di accessorietà rispetto alla pena detentiva sostituita, della quale costituiscono una diversa modalità applicativa. Ne consegue che l’illegalità va valutata con riguardo alla pena principale: solo se questa eccede i limiti di specie o quantità, la pena sostitutiva può dirsi illegale, come peraltro già affermato da Sez. 6, n. 41487 del 2024 e Sez. 4, n. 6307 del 2023.
Nel caso di specie, la pena detentiva principale di sei mesi di arresto ed euro 2.000 di ammenda era conforme ai limiti edittali e alla specie previsti per la fattispecie astratta. La sostituzione disposta in violazione dell’art. 186, comma 9-bis, C.d.S. integra pertanto una mera pena illegittima, non sindacabile in sede di legittimità, risultando il ricorso inammissibile.
Nota della Redazione
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