Ricorso inammissibile per furto pluriaggravato, pubblica fede non richiede vigilanza continua (Cass. pen. Sez. VII n. 31711 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. è sufficiente che il titolare del diritto di proprietà sul bene non possa esercitare una vigilanza continua sullo stesso, essendo irrilevante la collocazione in un luogo privato ove tale controllo sia di fatto impossibile. La predetta aggravante è compatibile con quella della violenza sulle cose, avendo le due distinta obiettività giuridica. In tema di prescrizione, ove permanga anche una sola aggravante a effetto speciale, il termine ordinario resta quello previsto per il furto pluriaggravato e non quello erroneamente invocato dalla difesa.

Il Fatto

Due imputati ricorrono separatamente in Cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lodi, ha dichiarato non doversi procedere per alcuni reati perché estinti per intervenuta prescrizione e ha confermato la condanna per i residui episodi di furto aggravato, rideterminando la pena.

Entrambi i ricorrenti articolano un unico motivo. Il primo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità per uno dei capi. Il secondo contesta il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, con la conseguente pretesa estinzione del reato per prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione esamina anzitutto il motivo del primo ricorrente. La Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento su numerosi elementi probatori, tra cui immagini di videosorveglianza, tabulati telefonici e intercettazioni, rispondendo puntualmente alle doglianze difensive. La motivazione risulta esente da vizi logici e giuridici e il motivo è pertanto manifestamente infondato.

Quanto al secondo ricorrente, il giudice di merito ha correttamente ricostruito i presupposti dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ribadisce che la pubblica fede richiede soltanto che il titolare non possa esercitare una vigilanza continua sul bene, circostanza pacificamente sussistente nel caso di specie.

La Corte aggiunge che l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede è pienamente compatibile con quella della violenza sulle cose, avendo le due distinta obiettività giuridica. L’argomento difensivo volto a sostenere l’estinzione del reato è inoltre erroneo sul piano del termine prescrizionale: anche escludendo l’aggravante contestata, residuano le aggravanti di cui all’art. 625, nn. 2 e 5, cod. pen., con la conseguenza che il termine ordinario di prescrizione resta quello del furto pluriaggravato e non quello ridotto invocato dalla difesa.

I motivi di entrambi i ricorrenti sono, infine, valutati come generici, perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A fronte di una motivazione logicamente corretta, essi non indicano gli elementi posti a base della censura, impedendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nessuna liquidazione è disposta in favore della parte civile, per la tardività delle conclusioni rispetto al termine dei quindici giorni liberi antecedenti l’udienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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