L’inammissibilità del ricorso del PM richiede censure specifiche in fatto (Cass. pen. Sez. 6 n. 1143 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità e per motivi non consentiti, il ricorso per saltum del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione che censuri la valutazione del giudice di merito senza confrontarsi con il cuore della ratio decidendi. In particolare, ove l’assoluzione sia fondata sul ragionevole dubbio in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato di evasione, è irrilevante e non pertinente la doglianza che contesti la valenza attribuita al motivo dell’allontanamento dalla dimora, qualora tale doglianza si risolva in una mera e generica rivalutazione fattuale non consentita in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Biella, a seguito di rito abbreviato, aveva assolto l’imputato dal reato di evasione perché il fatto non costituisce reato. La decisione assolutoria, come emerge dalla motivazione, si basava sul ragionevole dubbio circa la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, in considerazione del contesto di disagio in cui versava l’imputato, il quale, verosimilmente a causa dell’abuso di alcolici, si era allontanato dalla casa dei familiari che lo ospitavano. Avverso tale sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per saltum, denunciando l’illogicità della motivazione e la violazione di legge, ritenendo irrilevante il motivo dell’allontanamento in presenza della consapevolezza dello stato di restrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato proposto per saltum, in quanto il giudizio di primo grado era stato definito con il rito abbreviato, e che lo stesso si presentava inammissibile perché genericamente fondato su motivi non consentiti.
Il vizio logico della motivazione e l’errore di diritto denunciati dal ricorrente erano, in realtà, basati su una generica valutazione in fatto, la quale non si confrontava con le reali ragioni della decisione. Il giudice di merito, infatti, non aveva attribuito un’erronea valenza giuridica al disagio dell’imputato, ma aveva fondato l’assoluzione sul ragionevole dubbio circa la volontarietà e la consapevolezza della sottrazione alla misura restrittiva, elementi costitutivi del reato di evasione.
La censura del pubblico ministero, pertanto, si risolveva in una contrapposta e soggettiva lettura del quadro fattuale, non confrontandosi con il percorso argomentativo che aveva condotto all’esito assolutorio. Tale approccio, secondo la Corte, non è consentito in sede di legittimità, dove la rivalutazione del merito è preclusa. La genericità della chiave fattuale alla base del ricorso ne determinava, quindi, la declaratoria di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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