Restituzione degli atti al PM per deposito telematico irrituale non è abnorme (Cass. pen. Sez. IV n. 4171 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è affetto da abnormità, né strutturale né funzionale, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari restituisce al pubblico ministero la richiesta di archiviazione depositata con modalità analogica in violazione dell’obbligo di deposito telematico. La restituzione degli atti integra un provvedimento di natura interlocutoria, previsto dal sistema processuale, che non preclude la reiterazione della richiesta e non determina una stasi insuperabile del procedimento. L’eventuale tardività della nuova richiesta rispetto al termine di chiusura delle indagini non produce alcuna nullità. Il ricorso per cassazione avverso l’atto è pertanto inammissibile, non essendo configurabile l’abnormità quale unico rimedio esperibile.

Il Fatto

Il pubblico ministero aveva depositato in cancelleria, in forma cartacea, la richiesta di archiviazione in un procedimento contro ignoti. Il giudice per le indagini preliminari ha dichiarato la richiesta inammissibile, rilevando la violazione dell’obbligo di deposito telematico mediante l’applicativo dedicato per gli atti relativi ai procedimenti di archiviazione. Il giudice ha escluso che le difficoltà rappresentate dal capo dell’ufficio requirente integrassero un malfunzionamento idoneo a legittimare il ricorso al formato analogico.

Il procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’abnormità del provvedimento sotto il profilo strutturale e funzionale, la lesione del principio di ragionevole durata e l’indebito sindacato del giudice sull’atto organizzativo del capo dell’ufficio. Il procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che il tema del funzionamento o malfunzionamento del sistema informatico è estraneo al thema decidendum. La questione centrale è l’impugnabilità del provvedimento da parte del pubblico ministero. Il provvedimento del procuratore della Repubblica che accerta il malfunzionamento ha natura di atto amministrativo, con funzione organizzativa, la cui sindacabilità compete alla giustizia amministrativa.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto contro un provvedimento inoppugnabile per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ex art. 568, comma 1, cod. proc. pen., non essendo configurabile l’abnormità. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui è abnorme solo l’atto avulso dall’ordinamento processuale per singolarità e stranezza del contenuto, ovvero esercitato al di fuori dei casi consentiti e oltre ogni ragionevole limite (Sez. Un. n. 25957 del 26.03.2009, Toni).

Quanto al profilo strutturale, il provvedimento di restituzione degli atti, di natura interlocutoria, non è avulso dal sistema, essendo previsto da diverse disposizioni, tra cui gli artt. 410 e 411 cod. proc. pen. L’uso improprio del termine “inammissibilità” non incide sulla sostanza dell’atto, che attiene al rispetto delle forme di deposito.

Quanto al profilo funzionale, la restituzione non determina una stasi insuperabile, perché il pubblico ministero può reiterare la richiesta di archiviazione nel rispetto delle forme, dando nuovo impulso al procedimento senza compiere alcun atto nullo. La Corte ha richiamato in proposito Sez. Un. n. 10728 del 16.12.2021, dep. 2022, Fenucci, nonché Sez. 3 n. 28000 del 16.03.2021, Li e Sez. 5 n. 3457 del 26.10.2022, dep. 2023. Anche l’eventuale tardività della nuova richiesta rispetto al termine di chiusura delle indagini non produce nullità, potendo il pubblico ministero reiterare la richiesta in caso di rigetto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *