Furto aggravato e querela del detentore materiale del bene (Cass. pen. Sez. VII n. 34612 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di furto, anche nella forma del tentativo, la condotta di chi si introduca mediante effrazione in un locale e danneggi le cose in esso custodite per impossessarsene, non rilevando che la proprietà dei beni spetti a un soggetto diverso dal titolare del locale. Il bene giuridico protetto dal furto non si esaurisce nella proprietà o nei diritti reali, ma comprende il possesso, inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità e che sussiste anche in assenza di titolo giuridico, persino quando si costituisca in modo clandestino o illecito. Ne consegue che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, quindi, la legittimazione a proporre querela. La detenzione materiale qualificata della cosa è sufficiente a fondare tale legittimazione, non presupponendo il potere di gestire o alienare il bene, ma comprendendo il potere di utilizzarlo.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo resa all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato l’imputato responsabile del reato di tentativo di furto aggravato, escludendo le aggravanti ritenute in primo grado e concedendo le attenuanti generiche equivalenti, con condanna a mesi quattro di reclusione ed euro cento di multa.
Secondo l’accusa, l’imputato aveva scassinato con un piede di porco la porta di ingresso del locale adibito a sala autisti di una società di trasporti, vi si era introdotto e aveva danneggiato i distributori automatici di bevande per impossessarsi del contenuto, non riuscendo nell’intento per il sopraggiungere delle forze dell’ordine. Contro la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e l’illogicità della motivazione, per essere stata ritenuta la procedibilità del fatto in presenza di querela sporta da soggetto non legittimato, e la violazione di legge per l’omessa dichiarazione di inefficacia della delega conferita al querelante.
La Motivazione della Corte
La difesa sosteneva che i beni dei quali l’imputato aveva tentato di impossessarsi fossero di proprietà di una società diversa dalla titolare del locale, che non si era doluta del danno, e che gli autori che fruivano della sala non avessero autonoma disponibilità del contenuto dei distributori, non disponendo del potere di custodirlo, gestirlo o alienarlo.
La Corte ha respinto tale impostazione. Il fatto contestato è un tentativo di furto realizzato mediante effrazione della porta di ingresso di un locale del quale il querelante, quale responsabile degli autisti, aveva la disponibilità. Avendo la disponibilità del locale, egli aveva anche la disponibilità del suo contenuto e, quindi, dell’apparecchio distributore oggetto del tentativo di effrazione successivo all’ingresso.
Muovendo da tali premesse, il provvedimento richiama la giurisprudenza costante secondo cui il bene giuridico protetto dal furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali, ma anche nel possesso, inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità, configurabile anche in assenza di titolo e persino quando si costituisca in modo clandestino o illecito (Sez. U n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975).
Su queste basi la giurisprudenza ha ritenuto che il custode di uno stabilimento sia legittimato a proporre querela, in quanto titolare di una posizione di detenzione materiale qualificata della cosa (Sez. V n. 55025 del 26/09/2016, Rv. 268906), che non presuppone il potere di gestire o alienare il bene ma comprende il potere di utilizzarlo.
La Corte ha quindi concluso che gli autisti avevano la disponibilità del distributore installato nel locale loro assegnato e che nessuna violazione di legge può essere ipotizzata per averli ritenuti legittimati alla querela. Di conseguenza, non rileva se la delega conferita al querelante avesse o meno i requisiti formali richiesti, e il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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