Riciclaggio configurabile nel trasferimento e prelievo di somme illecite (Cass. pen. Sez. II n. 7061 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di riciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen. è reato a forma libera e a consumazione potenzialmente prolungata, integrando un autonomo atto di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, nonché il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente a un altro diversamente intestato presso un istituto differente. La condotta è idonea a ostacolare l’identificazione della provenienza del bene anche quando si svolge attraverso operazioni tracciabili. Sul piano soggettivo è sufficiente il dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l’identificazione, non richiedendosi la finalità di ripulitura del denaro, che distingue il riciclaggio dalla ricettazione, connotata invece dal dolo specifico di profitto.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, con sentenza dell’11.09.2024, confermava la decisione del Tribunale di Novara del 06.07.2023, che aveva condannato un imputato per il reato di truffa e una seconda imputata, amministratrice di una società, per due ipotesi di riciclaggio. La vicenda traeva origine dalla consegna a una società di polizze fideiussorie rivelatesi inesistenti, che avevano indotto la controparte a stipulare un contratto di intermediazione e a corrispondere il compenso.
Entrambi i condannati proponevano ricorso per cassazione. Il primo contestava la qualificazione del fatto come truffa, sostenendo che la condotta integrasse piuttosto l’uso di atto falso e che l’induzione in errore non si fosse realizzata al momento della formazione della volontà contrattuale. La seconda censurava la configurabilità del riciclaggio, deducendo di aver solo ricevuto somme sul conto della società e di averle poi dirottate su conti personali.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto alla posizione del primo ricorrente, la Corte ha rilevato che la sentenza d’appello, in punto di responsabilità, costituisce una doppia conforme e può essere letta congiuntamente alla decisione di primo grado, formando un unico corpo decisionale. I giudici di merito avevano evidenziato come la condotta decettiva si fosse concretizzata nella consegna delle polizze false, preceduta da interlocuzioni tra le parti e dall’invio delle bozze via posta elettronica, la cui apparente veridicità aveva indotto la società a contrarre e a pagare. I motivi, confrontandosi solo in apparenza con tale motivazione, sono stati ritenuti aspecifici.
Sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. n. 92 del 2008, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. Il giudice di merito non deve valutare tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi. La statuizione, sorretta dalla gravità del fatto e dal negativo giudizio di personalità, è insindacabile in cassazione.
Quanto alla seconda ricorrente, il coinvolgimento nel reato presupposto è stato ritenuto frutto di mere illazioni, prive di riscontro. La Corte ha applicato i principi consolidati in tema di riciclaggio: la condotta della ricorrente, che dopo aver ricevuto somme provento di truffa sui conti della società aveva disposto plurimi bonifici in proprio favore e prelevato denaro in contanti, è stata correttamente sussunta nell’art. 648-bis cod. pen. Il passaggio di somme da un conto a un altro e il prelievo per cassa rendono più difficoltosa l’identificazione della provenienza delittuosa. Sul piano soggettivo, i giudici di appello hanno valorizzato la consapevolezza della ricorrente circa l’accredito di somme ingenti non dovute.
Infine, la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla dosimetria della pena, individuata nel minimo edittale per la parte detentiva e giustificata nel leggero scostamento della pena pecuniaria dal considerevole profitto realizzato. All’inammissibilità dei ricorsi è seguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso