Ottemperanza al giudicato e legittimazione esclusiva del difensore distrattario (TAR Lombardia n. 1049 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il difensore distrattario delle spese di lite, per effetto del provvedimento di distrazione adottato ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., è l’unico legittimato a esperire l’azione di ottemperanza al giudicato nella parte in cui il titolo abbia disposto il pagamento delle spese processuali in suo favore. Fra il difensore e la parte soccombente si instaura un rapporto autonomo, distinto da quello tra le parti contendenti, che si affianca al rapporto di prestazione d’opera professionale con il cliente vittorioso. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’inottemperanza dell’amministrazione debitrice è accertata e va assegnato il termine per il pagamento. La penalità di mora può essere negata quando risulti manifestamente iniqua.

Il Fatto

Una sentenza del giudice del lavoro aveva condannato il Ministero resistente a corrispondere al ricorrente la retribuzione professionale docenti, con interessi legali, e a rifondere le spese di lite, liquidate con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il titolo era passato in giudicato ed era stato ritualmente notificato all’amministrazione.

Non essendo seguito alcun pagamento, il doc

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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