Passo carrabile e visibilità: annullato il diniego per carenza istruttoria (TAR Lazio n. 5247 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di regolarizzazione di un passo carrabile, ove fondato su una motivazione che richiama la ridotta visibilità dell’accesso, deve essere sostenuto da una compiuta istruttoria che verifichi concretamente le condizioni di sicurezza del tratto stradale, con riguardo alla velocità massima consentita e alla distanza di arresto. La mera allegazione della presenza di una curva o di vegetazione, non supportata da adeguati accertamenti tecnici, integra un difetto di istruttoria e, conseguentemente, un difetto di motivazione del provvedimento. L’Amministrazione, in sede di riedizione del potere, non può reiterare il diniego sulla base delle medesime carenze istruttorie già censurate in giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’ente proprietario della strada aveva negato la regolarizzazione di un passo carrabile a servizio della propria abitazione, insistente su un tratto della SR 4 bis Terminillo. Il diniego era motivato con riferimento alla presunta pericolosità dell’accesso, individuata nella presenza di un tracciato curvilineo, una forte pendenza e una vegetazione che avrebbe limitato la visibilità per i conducenti.

Il ricorrente contestava la fondatezza di tali presupposti, deducendo carenza istruttoria e difetto di motivazione, ed evidenziava come il tratto stradale, pur essendo classificato come strada extraurbana secondaria, attraversasse il centro abitato della frazione, con conseguente limite di velocità di 50 km/h. Secondo la prospettazione del ricorrente, il passo carrabile sarebbe stato visibile da distanza ampia e conforme ai requisiti di cui agli artt. 45 e 46 del regolamento del codice della strada.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione resistente non aveva formulato argomentazioni attendibili in grado di controbattere le deduzioni del ricorrente, incentrate sulla reale conformazione del luogo e sulle effettive condizioni di visibilità dell’accesso.

Il Tribunale ha quindi accolto il gravame, valorizzando proprio la mancanza di un’istruttoria che supportasse adeguatamente le ragioni del diniego. La valutazione di pericolosità di un passo carrabile, in particolare in punto di visibilità, non può fondarsi su mere supposizioni o su riferimenti generici alla presenza di una curva o di ostacoli, ma richiede un accertamento tecnico che metta in relazione la conformazione del luogo con la distanza di arresto correlata al limite di velocità vigente.


La sentenza chiarisce che l’autorizzazione amministrativa di un accesso carrabile può essere preclusa solo quando la manovra di accesso o uscita risulti non visibile da una distanza almeno pari allo spazio di frenata, in relazione alla velocità massima consentita. Nel caso di specie, l’Amministrazione non aveva dimostrato che tali condizioni di rischio fossero effettivamente sussistenti, limitandosi a un richiamo assertivo a elementi del contesto stradale.

In accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato è stato annullato e l’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite. Il Collegio ha inoltre precisato che l’ente, in sede di riedizione del potere, non potrà reiterare il diniego sulla base delle inadeguate risultanze istruttorie già acquisite, dovendo invece procedere a un rinnovato e approfondito accertamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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