Garanzia doganale: fideiussore decaduto se manca la notifica del mancato appuramento (Cass. civ. Sez. V n. 4397 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di transito unionale, il fideiussore è dispensato dai propri obblighi quando una delle due notifiche di mancato appuramento previste dall’art. 85 Reg. delegato (UE) 2015/2446 non sia stata effettuata entro il termine di legge. La prima notifica grava sulle autorità doganali dello Stato membro di partenza e va eseguita entro nove mesi dalla data prescritta per la presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione; la seconda grava sulle autorità doganali individuate ai sensi dell’art. 87 CDU ed è dovuta entro tre anni dall’accettazione della dichiarazione. Ai fini della decadenza della fideiussione è sufficiente che una sola delle due comunicazioni sia omessa.
Il Fatto
Una banca estera aveva assunto, per conto del titolare di un regime di transito comunitario, una garanzia globale per l’obbligazione doganale relativa a merce proveniente dagli Emirati Arabi e destinata al Marocco. L’ufficio delle dogane aveva contestato che la merce, dopo la presentazione della documentazione, non fosse stata esportata ed era rimasta nel territorio doganale dell’Unione.
Di qui quattro avvisi di pagamento e atti di irrogazione di sanzioni per accisa, IVA, interessi e sanzioni, notificati dal medesimo ufficio al titolare del regime e, quale corrispondente in Italia, alla banca garante. Rigettato il ricorso in primo grado e respinto l’appello dalla CGT di secondo grado della Campania, la banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, chiedendo anche un rinvio pregiudiziale alla CGUE.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Agenzia. Ribadisce che l’articolazione di più profili in un singolo motivo non ne determina di per sé l’inammissibilità, purché la formulazione consenta di cogliere con chiarezza le doglianze.
Parimenti insussistente è la violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ.: il principio di autosufficienza non va interpretato in modo troppo formalistico, né si traduce in un onere di integrale trascrizione degli atti. È sufficiente che la parte indichi il documento e riporti la parte rilevante ai fini del motivo.
Nel merito è fondato il secondo motivo. La Corte ricostruisce l’art. 85 Reg. (UE) 2015/2446, che impone due notifiche al fideiussore in caso di mancato appuramento del regime di transito unionale: la prima a carico delle dogane dello Stato membro di partenza, entro nove mesi; la seconda a carico delle dogane determinate secondo l’art. 87 CDU, entro tre anni.
Poiché nel caso di specie l’obbligazione doganale è sorta nel luogo in cui le merci sono state constatate in una situazione che l’ha generata, l’autorità competente è quella italiana. La seconda notifica risulta quindi eseguita, mentre manca la prova di quella gravante sull’ufficio di partenza.
Il tenore dell’art. 85, par. 3 è inequivoco: esso richiede entrambe le comunicazioni, sì che per la decadenza è sufficiente l’omissione di una sola. Il secondo motivo è pertanto accolto, con assorbimento degli altri e della richiesta di rinvio pregiudiziale. La sentenza è cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche sulle spese.
Nota della Redazione
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