Lavoro agile e abitazione del dipendente non sono dipendenza aziendale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9077 del 06.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza territoriale del giudice del lavoro, il criterio della dipendenza aziendale di cui all’art. 413 c.p.c. non coincide con l’unità produttiva e va inteso in senso lato, ma richiede pur sempre un collegamento oggettivo o soggettivo tra il luogo in cui il lavoratore presta la propria opera e l’organizzazione del datore di lavoro. Non integra di per sé tale collegamento lo svolgimento dell’attività presso la propria abitazione, quando essa si atteggi unicamente come luogo della prestazione, senza allegazione di ulteriori elementi significativi che la caratterizzino come articolazione aziendale. Il criterio funziona solo se il collegamento esclude che il lavoratore possa scegliere liberamente il luogo dal quale offrire la prestazione e, quindi, incidere con una propria insindacabile scelta sui criteri legali di individuazione del giudice competente, come avverrebbe in ipotesi di lavoro agile.
Il Fatto
Il lavoratore adiva il Tribunale di Parma chiedendo di accertare la costituzione, fin dal 24.9.2013, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e senza limitazione di durata con la società datrice, poi divenuta resistente, con inquadramento contrattuale superiore, ricostruzione della retribuzione e anzianità di servizio, declaratoria di illegittimità del licenziamento con effetto dal 28.2.2023 e condanna della società alle relative conseguenze economiche.
Eccepita l’incompetenza territoriale, il Tribunale di Parma declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro. Il primo giudice valorizzava la sede legale della società in Milano, la sottoscrizione del contratto in Milano il 30.3.2021, il difetto di allegazione di una dipendenza aziendale nel circondario di Parma e il patto di lavoro agile dell’1.9.2022, che lasciava al lavoratore la libera scelta del luogo della prestazione. Il lavoratore proponeva quindi istanza di regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, i motivi relativi al pregresso rapporto. Il lavoratore sosteneva di avere iniziato a lavorare fin dal 24.9.2013 in forza di un non valido contratto di collaborazione, ma in realtà sotto la direzione e nell’interesse della società effettiva datrice, sicché il rapporto si sarebbe costituito in Parma. Il giudizio, però, era stato incardinato nei soli confronti della società con cui il lavoratore aveva successivamente sottoscritto il contratto nel 2021.
La domanda di riconoscimento di un unico rapporto con una società non più esistente è irrilevante ai fini della competenza nel giudizio in esame. Richiamando Cass. n. 27565/2020, la Corte ricorda che quando un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per la costituzione di un successivo rapporto, i criteri dell’art. 413 c.p.c. vanno riferiti al rapporto in essere, per il collegamento funzionale tra questo e quello da costituire. La competenza va dunque delibata sulla base della prospettazione della domanda proposta contro la società resistente, tenendo conto delle eccezioni sui presupposti di fatto della competenza configurata, tra cui l’esistenza di una dipendenza aziendale.
Sul punto la Corte conferma la statuizione del Tribunale di Parma. L’art. 413 c.p.c. individua alternativamente il foro del luogo in cui è sorto il rapporto, quello della sede dell’azienda e quello della dipendenza aziendale cui il lavoratore è addetto. Per dipendenza si intende il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa (Cass. n. 14449/2019; Cass. n. 4767/2017). Il concetto è stato progressivamente ampliato per avvicinare il foro speciale alla prestazione lavorativa, ma resta necessario un collegamento con l’organizzazione aziendale.
Tale collegamento, osserva la Corte richiamando Cass. n. 19023/2023 e Cass. n. 12907/2022, può essere oggettivo, come nell’utilizzo di un’area di terzi adibita a rimessa di autoveicoli, o soggettivo, come nel caso dell’inviato speciale fuori sede, la cui abitazione assurge ad articolazione dell’organizzazione aziendale. Nel caso concreto, invece, l’attività presso l’abitazione si è atteggiata, per stessa dichiarazione del lavoratore, unicamente come luogo di svolgimento della prestazione, senza allegazione di alcun elemento ulteriore che la caratterizzasse come dipendenza.
Pertinenti sono i rilievi del primo giudice sugli elementi che avrebbero reso l’abitazione un complesso di beni con individualità tecnico-economica funzionalmente collegata al datore, quali un account istituzionale raggiungibile solo da quel luogo o strumenti tecnico-informatici indispensabili e ivi presenti. Occorre, in altri termini, un significativo collegamento funzionale, al di là di un semplice computer o di una stampante, idoneo a escludere la libera scelta del luogo della prestazione. Il lavoro agile, per la sua stessa configurazione, non integra di per sé tale collegamento, perché impedirebbe di individuare oggettivamente ex ante il giudice competente. Il ricorso è pertanto rigettato e confermata la competenza del Tribunale di Milano; le spese del regolamento sono compensate in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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