Prova della consapevolezza del cessionario nelle operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 15722 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria che contesti la fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno in una frode carosello, ha l’onere di provare la fittizietà oggettiva del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta. La prova può essere raggiunta anche per presunzioni semplici, mediante elementi oggettivi e specifici, non essendo necessaria la dimostrazione di un accordo fraudolento che coinvolga direttamente il cessionario. Assolto tale onere, incombe sul contribuente la prova contraria di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, senza che rilevino la regolarità della contabilità o dei pagamenti.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate rettificava la dichiarazione IVA presentata da un contribuente per l’anno d’imposta 2015, disconoscendo l’IVA sugli acquisti esposti in fatture passive emesse da una società fornitrice, ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti all’esito di indagini condotte verso l’emittente.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento; la CTP di Palermo rigettava il ricorso. In appello la CTR Sicilia accoglieva invece le ragioni del contribuente, condannando l’Agenzia alle spese. L’ufficio proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dal contribuente con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633/1972, degli artt. 2697 e 2721 cod. civ. e del diritto eurounitario, per avere la CTR reputato insufficienti le risultanze della verifica svolta verso la società emittente ai fini del diniego della detrazione.
La Corte ritiene il motivo fondato. La CTR si era limitata a richiamare l’estraneità del contribuente all’accordo fraudolento, senza indagare l’esistenza soggettiva delle operazioni né la consapevolezza del cessionario. Il giudice d’appello aveva preteso la prova di una compartecipazione diretta alla frode, soluzione definita eccentrica rispetto alla giurisprudenza consolidata.
Richiamando la giurisprudenza unionale (Corte Giust. Bonik, C-285/11; Ppuh, C-277/14; Kittel, C-439/04; Mahagében e David, C-80/11 e C-142/11) e quella interna (Cass. n. 9851 del 2018; Cass. n. 15369 del 2020), la Corte ribadisce che l’Amministrazione deve provare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, che la cessione si inseriva in una evasione dell’IVA, senza che occorra la prova della sua partecipazione all’evasione.
Tale prova può essere raggiunta anche mediante indizi attendibili idonei a integrare una presunzione semplice (Cass. n. 14237 del 2017; Cass. n. 20059 del 2014; Cass. n. 10414 del 2011). Escluso ogni automatismo probatorio, l’onere si incentra sull’individuazione di elementi obiettivi e specifici, valutati alla luce della qualificata posizione professionale del cessionario e delle circostanze dell’affare (Cass. n. 24490 del 2015).
Provata la consapevolezza, passa al contribuente l’onere della prova contraria (Cass. n. 23560 del 2012; Cass. n. 25575 del 2014). Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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