Gelosia possessiva e premeditazione: confermato l’ergastolo per femminicidio (Cass. pen. Sez. I n. 32768 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio aggravato, la gelosia che si manifesti nell’autore quale ingiustificata espressione di possesso e intento punitivo avverso la libertà di autodeterminazione della persona con cui si è intrattenuta una relazione sentimentale integra l’aggravante dei motivi abietti o futili di cui all’art. 61, n. 1, cod. pen., per la sproporzione tra movente e delitto. Il dolo condizionato, che subordini l’attuazione del proposito criminoso al verificarsi di un evento previsto, è pienamente compatibile con l’aggravante della premeditazione, purché il proposito omicida permanga radicato e costante nella psiche del reo per un apprezzabile lasso di tempo. La modifica del programma delle operazioni peritali non è, di per sé, indice di manifesta illogicità della decisione di non disporre accertamenti supplementari, se manca un’allegazione sulla decisività scientifica degli esami omessi. Gli stati emotivi e passionali non rilevano ai fini dell’imputabilità, neppure dopo la novella dell’art. 55 cod. pen., stante il disposto dell’art. 90 cod. pen.

Il Fatto

La Corte di assise di appello di Bologna, con sentenza dell’11 novembre 2024, aveva confermato la condanna all’ergastolo pronunciata in primo grado nei confronti dell’imputato per l’omicidio della ex compagna, aggravato dalla premeditazione, dai motivi abietti e futili e dall’essere stato commesso nei confronti della persona offesa del reato di atti persecutori.

Il processo si era concentrato sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto. La difesa aveva chiesto, in appello, l’integrazione istruttoria mediante ultimazione della perizia e l’audizione del referente del reparto di osservazione psichiatrica del carcere. Il ricorso per cassazione censurava la completezza della perizia, l’imputabilità, la sussistenza delle aggravanti e il diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Sul primo profilo, ha richiamato il potere discrezionale del giudice di appello ai sensi dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., temperato dal dovere di esplicitare le ragioni della scelta. La rinnovazione dell’istruttoria in appello ha carattere eccezionale. Il programma originario dei periti non è parametro di sufficienza del materiale probatorio, perché non esiste alcun metodo legale obbligato per l’accertamento dell’imputabilità (richiamate Sez. U n. 2780 del 1996 e Sez. 3 n. 23202 del 2018).

Quanto alla mancata audizione del medico del carcere, la Corte ha ribadito che una prova è decisiva solo se ha la potenzialità di sovvertire gli altri elementi probatori. Le conclusioni dello specialista non incidevano sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto, poiché l’infermità mentale non è uno stato permanente ma va accertata in relazione al singolo reato (richiamate Sez. 2 n. 2689 del 1999 e Sez. 2 n. 38883 del 2006).

Sul giudizio di imputabilità, la Corte ha ricordato che si tratta di questione di fatto, insindacabile in cassazione se esaurientemente motivata. Poiché il giudice aveva aderito alle conclusioni dei periti, non era tenuto a dimostrare l’esattezza scientifica delle stesse, essendo sufficiente che avesse valutato le argomentazioni dei consulenti (richiamate Sez. 5 n. 9831 del 2015 e Sez. 5 n. 18975 del 2017). Gli stati emotivi e passionali non rilevano ai fini dell’imputabilità, neppure dopo la novella dell’art. 55 cod. pen., che non ha sconvolto il sistema (richiamate Sez. U n. 9163 del 2005 e Corte cost. n. 140 del 2009).

Sull’aggravante degli atti persecutori, la Corte ha affermato che il dolo risiede nella consapevolezza dell’idoneità delle condotte a produrre gli eventi di danno, non nella consapevolezza di averli in concreto arrecati. I momenti di riavvicinamento tra le parti non escludono la sussistenza del reato (richiamate Sez. 5 n. 17240 del 2020 e Sez. 5 n. 18999 del 2014).

Sulla premeditazione, la Corte ha ribadito che il dolo condizionato è compatibile con l’aggravante, purché il proposito permanga robusto (richiamate Sez. 1 n. 32746 del 2020 e Sez. U n. 337 del 2008). La preordinazione dei mezzi non va confusa con la premeditazione, ma può esserne indice. Sui motivi abietti o futili, la Corte ha confermato che la gelosia possessiva integra l’aggravante (richiamate Sez. 1 n. 5514 del 2023 e Sez. 1 n. 36364 del 2023). Infine, il diniego delle attenuanti generiche è giudizio di fatto insindacabile se non contraddittorio, fondato su molteplici elementi dell’art. 133 cod. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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