Doppia conforme e legittima difesa esclusa per cessazione dell’offesa (Cass. pen. Sez. I n. 29401 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei casi di doppia conforme, il vizio di motivazione è deducibile in sede di legittimità soltanto quando il giudice di appello abbia pretermesso l’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello, ovvero abbia manifestamente travisato la prova in entrambi i gradi di merito; resta preclusa la rilettura delle risultanze processuali finalizzata a sostituire la valutazione del merito. La legittima difesa non è configurabile quando l’offesa sia cessata e l’agente abbia la concreta possibilità di allontanarsi senza pregiudizio: la reazione scriminata deve costituire l’unico mezzo necessario. Non è invocabile la legittima difesa putativa, fondata su una percezione meramente soggettiva e irragionevole, né l’eccesso colposo, che presuppone l’esistenza di una situazione difensiva effettiva. Il dolo di impeto non è incompatibile con il dolo omicidiario, e l’attenuante della provocazione incide sul trattamento sanzionatorio ma non elide l’elemento soggettivo del tentato omicidio.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di sei anni di reclusione per tentato omicidio, lesioni personali aggravate e porto senza giustificato motivo di un coltello. La Corte d’appello ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il ricorrente era stato dapprima aggredito da due soggetti, che lo avevano percosso a mani nude fino all’intervento di due terzi. Dopo che gli aggressori si erano allontanati, il ricorrente li aveva raggiunti e colpiti con un coltello, attingendo uno all’addome e l’altro alle gambe. Escluse la legittima difesa e l’eccesso colposo, riconosciuta l’attenuante della provocazione stimata equivalente alla recidiva contestata, i giudici di merito erano pervenuti alla condanna. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché articolato in doglianze meramente fattuali e rivalutative, non confrontabili con i paradigmi dell’art. 606 cod. proc. pen. Preliminarmente richiama la giurisprudenza di legittimità sulla doppia conforme: le motivazioni dei due gradi di merito convergono in un apparato integrato e formano un unico corpo decisionale. Il vizio deducibile è solo quello che discende dalla pretermissione di temi probatori decisivi o dal travisamento manifesto in entrambi i gradi; resta preclusa la rilettura degli elementi di fatto.
Sui primi due motivi, relativi alla dinamica del fatto e all’esclusione della legittima difesa, la Corte rileva che la sentenza impugnata ha individuato una netta cesura tra la prima fase, in cui il ricorrente era stato percosso a mani nude, e la successiva iniziativa aggressiva, posta in essere quando l’offesa era cessata e gli antagonisti si erano già allontanati. In quel frangente l’imputato aveva la concreta possibilità di non proseguire lo scontro o di allontanarsi senza pregiudizio.
La reazione scriminata deve costituire l’unico mezzo necessario per salvaguardare il diritto minacciato. La Corte valorizza anche la sproporzione dei mezzi: il ricorrente era stato percosso a mani nude e aveva reagito con un’arma da taglio contro entrambe le persone offese. Richiama sul punto Sez. I n. 21577 del 2024 e Sez. I n. 18926 del 2013: la scriminante non è invocabile da chi abbia concorso a determinare la situazione di pericolo e disponga della possibilità di allontanarsi.
Corretta è l’esclusione della legittima difesa putativa: l’errore rilevante ai sensi dell’art. 59, comma 4, cod. pen. deve fondarsi su elementi di fatto concreti, non su una percezione soggettiva e irragionevole. La motivata esclusione dei presupposti della scriminante impedisce di ravvisare anche l’eccesso colposo, che presuppone una situazione difensiva effettiva.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha indicato gli indici della volontà omicida: la sede corporea attinta, le caratteristiche dell’arma, la violenza e la direzione del fendente, la successiva prosecuzione dell’azione verso il collo. Il dolo di impeto non è incompatibile con il dolo omicidiario, e la provocazione riconosciuta incide sul trattamento sanzionatorio ma non elide l’elemento soggettivo. Gli ultimi motivi, su diminuzione per il tentativo, continuazione, recidiva e attenuanti generiche, sono inammissibili perché oppongono mere valutazioni difformi a una motivazione congrua. Ne consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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