Permesso di necessità non serve alla partecipazione a spettacolo teatrale (Cass. pen. Sez. I n. 32769 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso cd. di necessità previsto dall’art. 30 Ord. pen. costituisce un beneficio di eccezionale applicazione, rispondente a finalità di umanizzazione della pena e non a finalità trattamentali. Ai fini della sua concessione debbono sussistere tre requisiti: l’eccezionalità della concessione, la particolare gravità dell’evento giustificativo e la correlazione dello stesso con la vita familiare, accertati avendo riguardo all’idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto. La pericolosità del richiedente e la gravità dei fatti commessi rilevano esclusivamente ai fini della predisposizione delle cautele esecutive. Non legittima il beneficio la partecipazione del detenuto, quale attore, a una rappresentazione teatrale: finalità di tal genere sono estranee all’istituto e possono essere perseguite, sussistendone i presupposti, attraverso il permesso premio di cui all’art. 30-ter Ord. pen.

Il Fatto

Il Magistrato di sorveglianza aveva accolto l’istanza del detenuto volta a ottenere un permesso di necessità per partecipare, in qualità di attore e componente di una compagnia teatrale, a una rappresentazione da svolgersi presso un teatro cittadino. Il Tribunale di sorveglianza, investito del reclamo del Pubblico Ministero, lo aveva respinto, riconoscendo nel beneficio uno strumento idoneo a soddisfare esigenze trattamentali e di umanizzazione della pena.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello, deducendo l’erronea sussistenza delle condizioni legittimanti il permesso e l’omessa motivazione sulle circostanze poste a suo fondamento. Il ricorrente ha censurato la sovrapposizione tra funzione del permesso di necessità e finalità rieducative, estranee alla fattispecie normativa.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal tenore letterale dell’art. 30 Ord. pen., che consente il permesso nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente e, al secondo comma, eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità. Le modalità esecutive sono stabilite dall’art. 64 del d.P.R. n. 230/2000. Il permesso di necessità è dunque un beneficio riconoscibile solo al ricorrere delle condizioni espressamente indicate, le quali soltanto possono configurare la situazione di necessità legittimante.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui rilevano i requisiti dell’eccezionalità, della particolare gravità dell’evento e della correlazione con la vita familiare, da accertare in relazione all’idoneità del fatto a incidere nella vicenda umana del detenuto (Sez. I n. 33400 del 29/04/2024). Si è inoltre affermato che il permesso in esame è beneficio di eccezionale applicazione, non istituto di natura trattamentale, e non può essere concesso in funzione dell’attenuazione dell’isolamento mediante il mantenimento delle relazioni sociali (Sez. I n. 57813 del 04/10/2017). La pericolosità e la gravità dei fatti commessi rilevano solo per le cautele esecutive (Sez. I n. 20515 del 22/04/2022).

Su questa base la Corte rileva che il Tribunale di sorveglianza ha esteso il raggio d’azione del beneficio a esigenze trattamentali sostenute dalle direzioni degli istituti penitenziari, valorizzando lo scambio tra carcere e società civile. Così argomentando, ha sovrapposto la finalità di umanizzazione della pena, propria del permesso di necessità, con la finalità trattamentale, a esso estranea.

Il permesso è stato quindi concesso per un fine diverso da quello previsto dalla norma, fine per il quale è preposto il permesso premio. La partecipazione, quale attore, a una rappresentazione teatrale non configura una situazione di eccezionale rilevanza ridondante nella sfera personale e familiare del detenuto, né integra i requisiti dell’eccezionalità, della particolare gravità dell’evento e della correlazione con la vita familiare.

Consegue che l’ordinanza impugnata e il provvedimento del Magistrato di sorveglianza sono stati adottati in violazione dell’art. 30 Ord. pen. La Corte annulla quindi senza rinvio entrambi i provvedimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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