Gestione economale, conto irregolare senza verbale di passaggio consegne (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 60 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il conto giudiziale dell’economo è irregolare quando omette la registrazione della giacenza di cassa al momento dell’assunzione e la restituzione dell’anticipazione al termine della gestione. La gestione economale è una gestione di cassa in regime di anticipazione, nella quale l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute e deve chiudere in pareggio, senza formazione di residui. La mancanza del verbale di passaggio di consegne prescritto dagli artt. 181, 182 e 612 RD 827/1924 non può essere sostituita dalle annotazioni del giornale di cassa e genera confusione tra gestioni successive. Né la prassi dell’ente né il software gestionale interno escludono l’irregolarità. Non è invece riferibile all’agente contabile la mancata trasmissione della relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c., adempimento dell’Amministrazione.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale è investita del giudizio di conto n. 66406 reso dall’economo di un Comune per l’esercizio 2019, limitatamente al periodo 1° gennaio – 31 marzo 2019, depositato nel giugno 2020. Il magistrato istruttore, con relazione n. 316/2025 del 19.06.2025, riferisce profili di irregolarità: nel conto non risulta annotata l’anticipazione iniziale di euro 10.329,14 né la sua restituzione, e la gestione dell’economo cessante si è in realtà protratta fino al 7 maggio 2019, con il periodo 1° aprile – 7 maggio rendicontato dall’agente subentrante.
L’agente contabile chiede la regolarità sostanziale del conto e il proprio discarico; in subordine, che non sia pronunciato alcun addebito in assenza di perdite o ammanchi. Il Pubblico Ministero conclude per la dichiarazione di irregolarità e la non ammissione a discarico, senza addebito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la funzione del giudizio di conto: accertare in sede processuale la regolarità dei conti resi da chi ha maneggio di denaro pubblico. Il conto deve rappresentare i fatti di gestione e i relativi risultati, come positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c., e la prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di rendicontazione.
Nella gestione economale l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e deve dimostrare la regolarità dei pagamenti in correlazione agli scopi dell’anticipo. Al termine dell’esercizio, i fondi residui vanno riversati in tesoreria: la gestione deve chiudere in pareggio e non può formare residui attivi o passivi. L’omessa registrazione della giacenza e la mancata restituzione, con diretta immissione del subentrante nella disponibilità della cassa, violano il principio contabile 4/2 punto 6.4 del D.lgs. 23.6.2011 n. 118, determinando residui non consentiti e indebita commistione tra gestioni.
Non valgono ad escludere l’irregolarità né la prassi dell’Amministrazione né il sistema di software gestionale, volto alla rendicontazione interna e non sovrapponibile agli obblighi di resa del conto. La Sezione ribadisce che l’esigenza di strumenti agili per spese minute va bilanciata con il rispetto delle regole della contabilità pubblica, evitando che la gestione economale diventi sistema parallelo privo di tracciabilità.
Costituisce ulteriore irregolarità, di rilievo non solo formale, la mancanza del verbale di passaggio di consegne, che ha la funzione di perimetrare le gestioni di ciascun agente e di consentire la corretta imputazione di ammanchi e irregolarità. Le annotazioni del giornale di cassa non lo sostituiscono: alla gestione del precedente agente si affianca quella del successore, con confusione tra i rapporti e responsabilità solidale per deterioramenti o dispersioni di incerta collocazione temporale.
Nel caso concreto la confusione è confermata dall’istruttoria. Non è invece riferibile all’agente contabile, ma all’Amministrazione, la mancata trasmissione della relazione dell’organo interno sulla gestione prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c. In assenza di ammanchi, la Corte non provvede sulle spese. Il conto è dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso a discarico.
Nota della Redazione
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