Coefficiente 2,44% anche ai militari con anzianità infraquindicennale al 1995 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 289 del 29.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a quindici anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44%. Il principio di diritto affermato dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM per il personale con anzianità compresa tra quindici e diciotto anni è esteso dalla Sezioni riunite n. 12/2021/QM a ogni diversa anzianità utile. L’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 non opera fuori dal proprio contesto di riferimento, perché la sua applicazione indistinta duplicherebbe la valorizzazione del periodo compreso tra l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e il compimento dei venti anni.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza dal 15 gennaio 2019, ha maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità di dodici anni, cinque mesi e sei giorni e un’anzianità complessiva superiore a venti anni. È quindi destinatario del sistema di calcolo misto della pensione.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in composizione monocratica, aveva respinto la domanda di riliquidazione del trattamento con l’aliquota unitaria del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, ritenendo non estensibili ai militari con anzianità inferiore a quindici anni i principi delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM. Di qui l’appello, con cui la parte insiste per l’applicazione del coefficiente annuo del 2,44% alla quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 1995 e per la condanna dell’Istituto al ricalcolo e agli arretrati.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello muove dall’orientamento nomofilattico delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, che hanno escluso l’applicazione invariabile del 44% della base pensionabile e hanno ancorato la quota retributiva all’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con il coefficiente di 2,44% per ogni anno utile.

Il Collegio richiama la ratio di quella pronuncia: evitare la duplicazione della valorizzazione del periodo di servizio compreso tra l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e il raggiungimento dei venti anni. L’applicazione generalizzata del comma 1 dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 comporterebbe infatti una prima valorizzazione di quel periodo nella quota retributiva e una seconda nella quota contributiva, entrambe confluenti nel montante di calcolo.

Su questa base, la Sezioni riunite n. 12/2021/QM hanno esteso i medesimi principi ai militari collocati in quiescenza con anzianità complessiva superiore a venti anni ma inferiore a quindici alla data del 31 dicembre 1995. È esattamente la condizione dell’appellante.

La Sezione dichiara di conformarsi al percorso argomentativo dell’organo nomofilattico, recepito dalla giurisprudenza delle Sezioni d’appello, e accoglie il gravame. Riconosce pertanto il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con l’applicazione, sulla quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 1995, del coefficiente annuo del 2,44%.

Sul piano degli accessori, dalla maturazione di ciascun rateo arretrato è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., fino all’effettivo soddisfo. Le spese sono integralmente compensate per le oscillazioni giurisprudenziali che hanno preceduto la pronuncia nomofilattica, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

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