Conto economale minimo e irregolarità non imputabili all’agente (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 55 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, le carenze documentali che accompagnano la rendicontazione dell’agente contabile non assurgono a irregolarità del conto quando la gestione sia di livello minimale, limitata nel tempo e analiticamente rappresentata, trovando i fatti gestionali riscontro, sia pure in forma alternativa rispetto a quella prevista dalla legge. La mancata redazione del verbale di passaggio delle consegne previsto dall’art. 233 del d.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 26 del d.P.R. n. 254/2022 non è di per sé causa di irregolarità del conto, ove la successione non abbia inciso sulla continuità della gestione. La mancata trasmissione della relazione dell’organo interno di revisione sulla gestione, prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., non è riferibile all’agente contabile ma all’Amministrazione, con conseguente discarico dell’agente.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di conto avente ad oggetto il rendiconto reso da un agente contabile nella qualità di economo di un Comune per l’esercizio 2019, limitato al periodo 01.01.2019 – 31.03.2019 e depositato nel giugno 2020. Il magistrato istruttore, con relazione depositata nel 2025, aveva riassunto gli esiti dell’istruttoria segnalando alcune criticità: assenza del giornale di cassa, mancata dichiarazione di sussistenza del fondo cassa iniziale, assenza del verbale di passaggio delle consegne e un ritardo minimo nel reintegro delle spese di marzo, avvenuto con determinazione del responsabile del servizio adottata oltre la chiusura della gestione. Il conto era stato parificato dall’Amministrazione ed esponeva anticipazione, rimborsi periodici e spese di pari importo.
Nonostante i rilievi, l’istruttore aveva proposto l’approvazione del conto con discarico dell’agente, ritenendo la gestione sostanzialmente regolare e riferibile all’Amministrazione la mancanza della relazione dell’organo interno. La Procura regionale, all’udienza, ha concluso in senso conforme.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto dei rilievi del magistrato istruttore e della conforme posizione della Procura regionale, affermando la sussistenza dei presupposti per dichiarare la regolarità del conto e pronunciare il discarico dell’agente. Elemento decisivo è il livello minimale della gestione oggetto di rendicontazione, che il Collegio richiama espressamente come criterio di valutazione.
La Corte ha chiarito che solo il livello minuto della gestione, il limitatissimo arco temporale in cui si è protratta e l’analiticità del documento di rendicontazione consentono di supplire alle criticità segnalate. Tali criticità — mancanza del giornale di cassa, mancata dichiarazione del fondo cassa iniziale e minimo ritardo nel reintegro delle spese di marzo — non assurgono a irregolarità della rendicontazione, poiché i fatti gestionali trovano comunque riscontro, sebbene in forma alternativa rispetto a quella prevista dalla legge.
Analogamente, il Collegio si è soffermato sul verbale di passaggio delle consegne, previsto dall’art. 233 del d.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 26 del d.P.R. n. 254/2022, la cui funzione è delimitare l’arco temporale delle attività degli agenti contabili succedutisi e ripartire tra essi le responsabilità, assicurando la regolarità del passaggio. Nel caso concreto la successione è avvenuta senza soluzione di continuità, tanto che l’anticipazione non è stata restituita alla chiusura, e la situazione di cassa è stata comunque oggetto di verifica trimestrale da parte dell’organo di revisione.
Infine, la Corte ha ribadito l’orientamento consolidato della Sezione secondo cui la mancata trasmissione della relazione dell’organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall’art. 139, comma 2, c.g.c., non costituisce irregolarità riferibile all’agente contabile ma all’Amministrazione, richiamando sul punto la Corte dei conti, Sezione Veneto, sentenza n. 198/2024. Su queste basi la Sezione ha dichiarato regolare il conto e ammesso l’agente al discarico, senza statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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