Inammissibile la richiesta di parere su questione gestionale non connessa a riflessi di bilancio (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 128 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è soggettivamente ammissibile se formulata dal Sindaco, quale organo rappresentativo dell’ente locale, quando il C.A.L. non sia stato istituito o non sia operante. L’ammissibilità oggettiva postula che il quesito attenga all’interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica, strumentali al contenimento della spesa e idonee a ripercuotersi sugli equilibri di bilancio. È, invece, oggettivamente inammissibile la richiesta che, per l’estrema scarsità di elementi, non consenta di individuare i possibili riflessi sul bilancio, risolvendosi in una scelta di natura gestionale che esula dalle competenze della Sezione. La funzione consultiva mantiene natura generale e astratta, limitandosi l’art. 2 della legge n. 1/2026 a introdurre una funzione ulteriore per fattispecie concrete connesse all’attuazione del PNRR e del PNC.
Il Fatto
Il Comune di Galatone, in persona del Sindaco, ha avanzato alla Sezione regionale di controllo per la Puglia una richiesta di parere volta a sapere se sia possibile conferire un incarico per funzionario di Elevata Qualificazione, ex art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, con oneri retributivi corrispondenti a tale categoria, a un dipendente assunto presso un altro ente con la qualifica di dirigente. La richiesta è stata assunta al protocollo di Segreteria della Sezione il 29 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente inquadrato il quadro normativo di riferimento, segnato dall’intervento dell’art. 2 della legge n. 1/2026, che ha inciso sulla funzione consultiva della Corte dei conti. Il Collegio ha dato atto del contrasto interpretativo insorto tra le Sezioni regionali di controllo circa la portata della novella, ricostruendo i tre orientamenti emersi: quello restrittivo, che circoscrive la nuova disciplina alle sole questioni connesse all’attuazione del PNRR e del PNC; quello estensivo, che assegna alla disposizione portata generale; e quello intermedio, che configura una funzione consultiva ulteriore rispetto a quella tradizionale.
Richiamando la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 14/SSRRCO/QMIG/2026, la Sezione ha aderito alla ricostruzione unitaria della funzione consultiva. Detta funzione, intestata alle sezioni regionali nei confronti degli enti territoriali ex legge n. 131/2003, risulta integrata in chiave evolutiva dalla legge n. 1/2026, che ha mantenuto ferma la natura generale e astratta dei pareri tradizionali, limitando alla sola attuazione del PNRR e del PNC la possibilità di rendere pareri su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete. La legge n. 131/2003 conserva, pertanto, la valenza di Grundnorm della funzione consultiva, con conseguente applicazione dei principi elaborati in materia di ammissibilità delle richieste.
Quanto all’ammissibilità soggettiva, la richiesta è stata ritenuta ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco. La mancata istituzione o il mancato funzionamento del C.A.L. — come nel caso della Regione Puglia — non preclude l’attivazione della funzione consultiva, dovendosi ritenere legittimati i soli organi rappresentativi dell’ente locale.
Sotto il profilo dell’ammissibilità oggettiva, il Collegio ha richiamato la nozione dinamica di contabilità pubblica, come elaborata dalle Sezioni Riunite e dalla Sezione delle Autonomie, che ricomprende le questioni relative all’interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa. Nella fattispecie, la Sezione ha rilevato la natura della domanda: essa era volta a ottenere un orientamento sulla possibilità di applicare un istituto, ossia una scelta di natura gestionale, senza fornire elementi sufficienti a valutarne i riflessi sul bilancio dell’ente.
La Sezione ha pertanto dichiarato la richiesta oggettivamente inammissibile, precisando che l’attività consultiva non può essere distorta in uno strumento di consulenza gestionale generale. In un’ottica di ausilio all’ente, il Collegio ha infine richiamato i principi giurisprudenziali in materia di scavalco di eccedenza, istituto ricostruito in conformità alla normativa vigente e ai criteri fissati dai CCNL, differenti tra comparto e dirigenza.
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Nota della Redazione
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