Conto di materie per passaporti: inammissibile senza conti dei sub-agenti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 169 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di conto avente ad oggetto la gestione di passaporti elettronici e documenti di viaggio, il conto reso dall’agente contabile deve qualificarsi come conto di materie e non come conto di valore, atteso che gli uffici competenti al rilascio non provvedono direttamente alla riscossione degli importi, versati su conti correnti dedicati, e l’agente non ha la facoltà di verificare l’effettiva ed esatta entità dei pagamenti. Tuttavia, nell’ipotesi di gestione complessa ex art. 192 R.D. n. 827 del 1924, ove gli stampati siano affidati a più soggetti operanti in strutture diverse, l’Amministrazione è tenuta alla nomina di agenti contabili secondari, i quali devono rendere il conto giudiziale della loro gestione da allegarsi al conto dell’agente principale. La mancata corredazione del conto con i conti degli agenti secondari determina la parziarietà della rendicontazione e la conseguente inammissibilità del conto, senza che possa trovare applicazione l’istituto dell’addebito.
Il Fatto
Il magistrato competente depositava la relazione di irregolarità ex artt. 145, comma 4, e 147 c.g.c., chiedendo la fissazione dell’udienza per la discussione del conto giudiziale presentato dall’agente contabile presso la Questura di Caserta, relativo all’esercizio finanziario 2021 e avente ad oggetto la gestione dei passaporti elettronici e delle altre tipologie di stampato a valore, il cui rilascio è di pertinenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il conto, sottoscritto dall’agente e munito della parifica dell’Amministrazione, risultava articolato nel solo conto degli stampati a valore, con la parte relativa alle entrate non compilata. Nella relazione venivano formulati rilievi concernenti, tra l’altro, l’assenza dei conti degli agenti contabili secondari operanti presso i Commissariati di P.S., nonché la mancata produzione della relazione degli organi di controllo interno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta preliminarmente la questione della natura del conto, richiamando il quadro normativo di riferimento. In base all’art. 5 della legge n. 1185 del 1967, il passaporto è rilasciato dal Ministro per gli Affari Esteri e, per sua delega, dai questori, con la conseguenza che le Questure, pur essendo organi periferici dell’Amministrazione dell’Interno, risultano funzionalmente dipendenti dal MAECI e provvedono alla rendicontazione giudiziale. Con riferimento alle modalità di pagamento, il decreto interministeriale del 20 maggio 2010 ha determinato l’importo dovuto per il rilascio, da versare su conti correnti dedicati, senza che gli uffici provvedano direttamente alla riscossione.
La Corte rileva che la giurisprudenza contabile ha escluso la configurabilità di un maneggio di denaro in capo all’agente, pur precisando che questi deve fornire idonea prova dell’avvenuto versamento. Tali conclusioni non sono smentite dagli indirizzi che hanno ampliato l’area semantica del maneggio di danaro pubblico ai pagamenti dematerializzati, atteso che la responsabilità del contabile permane solo laddove questi, per dovere d’ufficio, possieda la facoltà di verificare l’effettiva ed esatta entità dei pagamenti. Nel caso di specie, l’agente non ha contezza del valore numerico delle somme attribuite per ogni passaporto, sicché il conto deve qualificarsi come conto di materie, non risultando parzialmente compilato.
Quanto alla gestione, il Collegio ritiene fondato il rilievo relativo alla mancata nomina di sub-agenti contabili. Gli stampati risultano affidati a più soggetti operanti in strutture diverse, ossia presso i Commissariati di P.S., configurandosi una ipotesi di gestione complessa ai sensi dell’art. 192 R.D. n. 827 del 1924. Tale norma impone che gli agenti contabili secondari rendano il conto giudiziale della loro gestione, da allegare al conto dell’agente principale, nominato dall’Amministrazione. La mancata nomina ha reso radicalmente incompleta la rendicontazione, non consentendo di ricostruire interamente la gestione e di verificare la correttezza delle movimentazioni degli stampati, con conseguente declaratoria di inammissibilità del conto per la sua evidente parziarietà.
Il Collegio osserva, infine, che per l’annualità in esame non è possibile disporre alcuna istruttoria integrativa, non avendo il contabile prodotto documentazione utile a dissipare le criticità emerse. La pronuncia in rito di inammissibilità non lascia luogo a una pronuncia di addebito in capo al contabile, mentre l’annualità potrà giovarsi dei risultati della ricostruzione effettuata dalla successiva contabile, della quale si è trattato nel parallelo giudizio esitato con sentenza n. 148 del 2026.
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Nota della Redazione
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