Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 191 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto giudiziale, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Tale forma di definizione non varia in ragione del contenuto del decreto monocratico che abbia accolto o rigettato il ricorso. Quando l’agente contabile provvede al deposito dei conti giudiziali dopo la fissazione del termine, il giudizio va definito, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nella successiva procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato la fissazione di un termine perentorio, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, per la presentazione dei conti giudiziali da parte di un agente contabile di proventi vari, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificata omissione. Il giudice ha fissato il termine con proprio decreto.

L’agente contabile ha trasmesso la documentazione richiesta, con annesse osservazioni, seguita dalla trasmissione da parte dell’ente locale. Ha poi depositato memoria difensiva, sostenendo di non rivestire la qualifica di agente contabile, per non aver maneggiato denaro o utilità dell’ente, e chiedendo l’improcedibilità, la nullità o l’inefficacia del giudizio per carenza di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Dalla disamina degli atti, i conti giudiziali depositati risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno. Il Pubblico Ministero, in camera di consiglio, ha concluso per la cessata materia del contendere; la difesa si è riportata alla memoria.

Il giudice ricostruisce la natura del procedimento richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e un proprio precedente (Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), secondo cui il giudizio per resa di conto, seppur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale, ricavabile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi.

Tale procedimento si definisce mediante pronuncia di sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica ex art. 144 c.g.c. La forma di definizione non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico, non ricavandosi dall’art. 144 differenziazioni in termini di definizione tra decreto che accolga o rigetti il ricorso.

Ne consegue che, per evidenti ragioni di economia processuale, deve procedersi alla definizione del giudizio ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, anche in accoglimento delle richieste formulate dalle parti. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c.

La Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese, e rimette gli atti al magistrato relatore dei conti giudiziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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