Giudicato sull’annullamento della cartella preclude il rilievo officioso del difetto di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 19654 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, l’annullamento della cartella di pagamento pronunciato in secondo grado per mancata prova della notifica, non impugnato dall’agente della riscossione, passa in giudicato, con la conseguenza che il giudice di legittimità non può più rilevare d’ufficio la carenza di una condizione dell’azione, quale l’interesse a ricorrere. La scissione del legame tra norma e fattispecie, determinata dal giudicato, preclude il potere officioso in ordine ai presupposti processuali, anche nel giudizio di impugnazione. Ne segue che lo ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, che ha reso non impugnabile l’estratto di ruolo, resta ininfluente sulle statuizioni coperte da giudicato e rileva soltanto ai fini della regolazione delle spese. Queste ultime conservano autonoma impugnativa, ma la loro compensazione resta soggetta all’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che la ammette nei soli casi di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza depositata il 15.12.2020, ha accolto l’appello del contribuente avverso la decisione di prime cure, annullando la cartella di pagamento relativa a crediti tributari e sanzioni, in quanto la notifica della stessa non era stata dimostrata dall’agente della riscossione. Il contribuente aveva conosciuto l’atto solo tramite un estratto di ruolo.
La sentenza di appello ha altresì disposto la compensazione integrale delle spese. Avverso tale capo ha proposto ricorso per cassazione il solo contribuente, parte vittoriosa nel merito, mentre l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata. La Corte, con ordinanza interlocutoria, ha rimesso la causa alla Sezione Tributaria per la trattazione in pubblica udienza, data la peculiarità della vicenda.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione della possibilità di rilevare ex officio la carenza di una condizione all’azione. Richiama l’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, che ha introdotto l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, in forza del quale l’estratto di ruolo non è impugnabile e la cartella si assume invalidamente notificata è impugnabile solo nei casi di pregiudizio espressamente indicati.
Sul punto richiama Sezioni Unite n. 26283 del 2022, secondo cui tale norma trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata. La sua applicazione presuppone però una situazione di pendenza sull’accertamento del diritto del contribuente all’annullamento dell’atto.
La Corte ricostruisce quindi i limiti del giudicato, muovendo dall’art. 324 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 49 d.lgs. n. 546/1992, e dall’art. 2909 cod. civ. Il passaggio in giudicato formale produce gli effetti sostanziali della cosa giudicata: la statuizione regola in via esclusiva il rapporto, rendendo la cosa giudicata insensibile allo ius superveniens retroattivo e alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata.
Da ciò deriva che il giudicato sulla fondatezza della domanda principale attribuisce un bene della vita non scalfibile, e determina una preclusione in ordine al potere di rilievo officioso delle questioni relative a presupposti e condizioni processuali. La decisione di merito non comporta giudicato implicito sulla legittimazione ad agire, ma una questione si ritiene decisa solo se ha formato oggetto di contraddittorio.
Nel caso di specie, l’Agenzia non ha impugnato la statuizione di annullamento, che è dunque passata in giudicato. Non può pertanto venire in rilievo la norma entrata in vigore successivamente, in continuità con Cass. n. 3812 del 2023: lo ius superveniens non incide sulle statuizioni coperte da giudicato, ma può rilevare ai fini della compensazione delle spese. Queste ultime, come rilevato dalla Corte costituzionale n. 77 del 2018, conservano una propria autonomia.
Passando al motivo, la Corte rileva la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in corrispondenza con l’art. 15 d.lgs. n. 546/1992. La compensazione è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. I giudici di appello non hanno fatto corretto applicazione del criterio della soccombenza né hanno indicato le ragioni della compensazione. Il ricorso è quindi fondato, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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