Misure alternative ai collaboratori: necessaria la gradualità (Cass. pen. Sez. VII n. 34152 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici penitenziari applicabili ai collaboratori di giustizia, l’accesso alle misure alternative non è automatico, ma risponde al criterio della gradualità. Il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre. Tale criterio risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione che ispirano il trattamento penitenziario.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare avanzata nell’interesse di un collaboratore di giustizia, ai sensi dell’art. 16 nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
Il giudice di sorveglianza ha richiamato il lungo percorso deviante del collaboratore e i numerosi procedimenti ancora pendenti. Ha giudicato prematura la concessione della misura, pur a fronte dell’avvio di un serio percorso di revisione critica, rilevando che solo di recente era stato sperimentato l’accesso all’esterno con un permesso premio. Ha quindi ritenuto necessario procedere gradualmente alla sperimentazione di accessi a misure gradate. Contro tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha esaminato i due motivi di ricorso, incentrati sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale avrebbe contraddittoriamente riconosciuto l’avvio del processo di revisione critica e avrebbe trascurato la necessità di mantenere un contatto con l’ambiente familiare.
La Corte ha rilevato che il ricorso non coglie censure significative rispetto al percorso motivazionale del provvedimento impugnato. Le argomentazioni difensive si limitano a valorizzare profili fattuali già considerati dal Tribunale, senza scalfire l’impianto della decisione.
Il ricorso, in particolare, trascura di valutare quanto sostenuto in merito alla gradualità dell’accesso del collaboratore alle misure alternative. La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, D’Ambrosio; Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, Valfrè), secondo cui tale criterio risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione che ispirano il significato stesso del trattamento penitenziario.
Ne consegue il principio, affermato anche con riferimento ai benefici applicabili ai collaboratori di giustizia, che il Tribunale di sorveglianza può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, pur in presenza di elementi positivi nel comportamento del detenuto, per verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo).
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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