Patteggiamento, ricorso per errata qualificazione solo per errore manifesto (Cass. pen. Sez. V n. 39722 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuta in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto. Tale errore è configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. È pertanto inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. Restano fuori dallo spettro applicativo della norma le censure relative all’illegalità della pena e le correlate questioni di legittimità costituzionale.
Il Fatto
Il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha applicato la pena concordata, in relazione al reato di omicidio preterintenzionale.
La censura lamenta, in via principale, l’errata qualificazione giuridica del fatto e, in subordine, l’illegalità della pena. Il ricorrente chiede inoltre di sollevare questione di legittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio minimo previsto dall’art. 584 cod. pen., assunto irragionevole in generale e, in subordine, nella parte in cui non prevede una diminuente per il fatto di lieve entità.
La Motivazione della Corte
La doglianza è inammissibile. La Corte richiama il principio secondo cui, nel patteggiamento, il ricorso ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. per erronea qualificazione è consentito solo nei casi di errore manifesto. L’errore è tale quando la qualificazione appaia, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.
Nel caso di specie il giudice ha chiarito, senza margini di opinabilità, che la riqualificazione del fatto — da omicidio doloso a omicidio preterintenzionale — era stata operata dal pubblico ministero e che su quella base le parti si sono accordate per definire il procedimento con patteggiamento. La censura, formulata in modo aspecifico e non autosufficiente, non è dunque immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza.
Quanto alle ulteriori doglianze, la Corte le ritiene inammissibili perché collocate fuori dallo spettro applicativo dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.. Non sussiste alcuna illegalità della pena, poiché il patteggiamento si è sviluppato all’interno della cornice edittale prevista. Il trattamento minimo esprime la ragionevole discrezionalità legislativa a fronte di fatti che, sorretti da adeguato coefficiente psichico, espongono a pregiudizio la vita umana.
L’invocata diminuente muove, infine, da un presupposto ricostruttivo — la particolare tenuità del fatto — insuscettibile di essere apprezzata a fronte della scelta processuale del patteggiamento. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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