Giudicato civile e criteri di calcolo della pensione del dirigente pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 39 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile delle pensioni è vincolato al giudicato civile formatosi sulle spettanze stipendiali del dipendente pubblico. Quel giudicato definisce in modo irretrattabile i criteri di commisurazione del trattamento di quiescenza e non può essere rimesso in discussione nel giudizio pensionistico. Restano estranee alla giurisdizione contabile le domande di natura contrattuale o risarcitoria, ivi comprese quelle relative al trattamento di fine servizio e al danno da inesatta liquidazione della pensione. La sola pendenza di un giudizio civile sulla quantificazione delle somme nette da restituire non giustifica l’improcedibilità, poiché non incide sul giudicato sostanziale già formatosi. Il riconoscimento dell’art. 2126 cod. civ. per le prestazioni di fatto esaurisce le utilità reclamabili dal lavoratore pubblico, consentendo solo la valorizzazione contributiva e non la conversione del rapporto.
Il Fatto
La ricorrente, dirigente di una Comunità montana, ha chiesto alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti l’annullamento del provvedimento Inps di liquidazione della pensione e del trattamento di fine servizio. Assumeva che i dati stipendiali trasmessi dal datore di lavoro con i modelli PA04 fossero stati illegittimamente decurtati, con conseguente sottostima del trattamento pensionistico.
Nel 2017 il giudizio è stato sospeso in attesa della definizione del contenzioso civile sulle spettanze retributive. Definito quel contenzioso, la ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza di prosecuzione, riformulando le domande sulla base degli esiti delle pronunce civili.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione contabile sulle domande relative al trattamento di fine servizio e al risarcimento del danno da inesatta liquidazione della pensione. Entrambe attengono a questioni di carattere contrattuale e risarcitorio, estranee al rapporto pensionistico e rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario. La domanda risarcitoria è stata inoltre qualificata come intempestiva, proposta solo con le note conclusive e non derivante dal giudicato civile.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nei confronti del Comitato di vigilanza Inps e della Regione Molise, per difetto di legittimazione passiva. Il primo ha solo deciso sui ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell’Istituto; la seconda è estranea al rapporto controverso, poiché la Comunità montana, non ancora liquidata, sta in giudizio attraverso il proprio legale rappresentante.
Sono state invece disattese le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalla Comunità montana e dall’Inps: entrambi hanno formato gli atti su cui si fonda la controversia, sicché le statuizioni devono fare stato anche nei loro confronti. Quanto all’improcedibilità per perdurante pendenza del contenzioso civile, il giudice ha osservato che, posta la definitività delle statuizioni rilevanti, le questioni residue riguardano solo il calcolo delle somme nette da restituire e la decorrenza degli interessi. Esse esulano dalla giurisdizione contabile e non incidono sul giudicato sostanziale.
Nel merito, il ricorso è stato accolto solo in parte. Sono state respinte le domande di ricalcolo riferite all’intero periodo lavorativo, non essendo dimostrato che il nuovo conteggio abbia inciso sul trattamento pensionistico. È stata respinta anche la richiesta di includere nell’anzianità i mesi di prestazioni di fatto, perché il giudicato civile ha accertato la cessazione del rapporto alla data del collocamento a riposo e la remunerazione ex art. 2126 cod. civ. solo fino all’11 marzo 2013. Tale riconoscimento comporta la computabilità del relativo importo ai fini pensionistici, ma non la conversione del rapporto, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata.
Il giudice ha quindi fissato i criteri di calcolo delle quote pensionistiche, vincolanti per l’ente e per l’Istituto: l’ultima retribuzione utile per la quota A; le retribuzioni del decennio antecedente per la quota B, escluse le voci non spettanti accertate in sede civile; il montante contributivo per la quota C. Sulle somme a credito spettano arretrati e interessi dalla data della domanda amministrativa. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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