Fusione per incorporazione di partecipata in house esclusa dal controllo TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La fusione per incorporazione di una società a partecipazione pubblica in altra società parimenti partecipata non comporta l’acquisizione ex novo della qualifica di socio, ma una continuazione del contratto sociale mediante reductio ad unitatem dei patrimoni. Tale operazione esula dal controllo preventivo previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118 del 2022, che ha carattere tassativo e riguarda la sola costituzione di società e l’acquisto di partecipazioni. La fattispecie resta soggetta agli oneri motivazionali e procedurali di cui all’art. 8 TUSP e alle verifiche annuali sui piani di razionalizzazione ex art. 20 TUSP. La qualificazione dell’atto come parere non ne muta la natura di controllo, collocato tra la fase pubblicistica e quella societaria della scelta.
Il Fatto
Il Comune di Montereale Valcellina ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo del Friuli-Venezia Giulia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui ha approvato la fusione per incorporazione della propria partecipata in house HydroGEA s.p.a. in CAFC s.p.a., società a integrale partecipazione pubblica gestore del servizio idrico integrato. L’operazione è stata deliberata — ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118 del 2022 — per superare la gestione frammentata del servizio nei Comuni della provincia di Pordenone.
La scelta si articola in due fasi: la capitalizzazione di HydroGEA s.p.a. tramite un contributo regionale e la successiva incorporazione in CAFC s.p.a., con scambio azionario senza conguaglio economico. La questione sottoposta alla Sezione è se tale operazione rientri nell’ambito del controllo preventivo affidato alla Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 5 TUSP, che impone la trasmissione dell’atto deliberativo di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni alla Corte dei conti, chiamata a deliberare entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, oltre che agli artt. 4, 7 e 8, con riguardo alla sostenibilità finanziaria e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. La novella del 2022 ha introdotto una tipologia nuova e peculiare di controllo, che non costituisce attività consultiva nonostante l’uso legislativo del termine “parere”.
Il Collegio richiama le deliberazioni delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16 del 2022 e n. 19 del 2022. La prima colloca il controllo nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà e quella privata di attuazione societaria. La seconda delimita l’ambito oggettivo, escludendo le operazioni di trasformazione, fusione e sottoscrizione di aumento di capitale quando non comportino l’acquisto della posizione di socio.
La Corte osserva che il Comune rientra nell’ambito soggettivo del TUSP ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 1, lett. a). Quanto all’ambito oggettivo, l’art. 5, comma 3, TUSP individua in modo tassativo gli atti sottoposti a controllo: solo i momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con la realtà societaria assumendo la qualifica di socio.
Nel caso concreto, la fusione per incorporazione interviene in un momento successivo all’assunzione della posizione di socio e nell’esercizio dei poteri conseguenti. Il referente normativo è l’art. 8 TUSP, che richiama gli oneri procedimentali e motivazionali dell’art. 7, ma non l’assoggettamento al controllo preventivo dell’art. 5. La verifica delle operazioni straordinarie resta affidata ai piani di razionalizzazione ex art. 20 TUSP e alle relazioni annuali sui risultati conseguiti.
La Sezione dichiara pertanto che l’atto deliberativo non rientra nell’ambito del controllo previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, disponendo la trasmissione della deliberazione al Comune e la pubblicazione sui siti istituzionali.
Nota della Redazione
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