Amministratore di società partecipata non è agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 266 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale che qualifica come agenti contabili i soggetti nominati o designati dalla Regione negli organi delle società a partecipazione regionale, viene meno la loro legittimazione passiva nel giudizio sulla gestione dinanzi alla Corte dei conti. Agente contabile è, secondo la legislazione statale, il soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto giudiziale, cioè, trattandosi di partecipazioni societarie, colui che ha la disponibilità dei diritti di socio. Il difetto della qualità di agente contabile e della legittimazione passiva comporta la improcedibilità del giudizio, che non definisce l’accertamento sulla regolarità della gestione, dovendo i conti essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria è investita del giudizio sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2017, reso dal convenuto in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione regionali in una società di trasporto ferroviario.
Con relazione istruttoria il Magistrato aveva proposto la dichiarazione di improcedibilità della gestione, contestando tre profili: la mancata sottoscrizione digitale del conto e del decreto di parifica; l’assenza di un valido atto di parifica; il venir meno della qualità di agente contabile alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024. All’udienza nessuno è comparso per il convenuto né per l’amministrazione; il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende anzitutto atto che il conto dell’esercizio 2017 non risulta, di fatto, sottoscritto. Difetta così il requisito formale minimo richiesto dall’art. 44, comma 2, c.g.c., che consente l’imputazione del conto a un soggetto giuridico secondo il principio della spendita del nome.
È parimenti fondato il secondo profilo: l’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio a norma dell’art. 140, comma 3, c.g.c.. Ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale. Il Collegio richiama la Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, parere n. 4/2020.
Sul terzo profilo la Corte rileva che dagli accertamenti istruttori il convenuto, nell’esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di amministratore unico della società. La sua qualificazione come agente contabile discendeva dall’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La norma regionale individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali e impossibilitati ad averla, per conflitto di interesse, in quanto componenti degli organi di amministrazione delle società. Tale assetto collide con i principi della legislazione statale, che identificano l’agente contabile nel soggetto titolare del maneggio dei beni oggetto del conto, e cioè, per le partecipazioni societarie, nei soggetti dell’ente proprietario titolari dei diritti di socio, come desumibile dagli artt. 20, 29, 32 e 178 del R.D. n. 827/1924, dall’art. 9, comma 2, TUSP, d.lgs. n. 175/2016 e dall’art. 137 c.g.c..
Caducata la norma regionale, non può più affermarsi la qualità di agente contabile ex lege del convenuto né la sua qualità di agente contabile di fatto, difettando il maneggio. Il giudizio è dunque improcedibile per difetto di legittimazione passiva ad causam. La dichiarazione non definisce però la regolarità della gestione: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2017, con obbligo dell’amministrazione regionale di acquisire il conto e di provvedere alla parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la natura officiosa del giudizio e perché la decisione si fonda su questioni pregiudiziali e le parti non si sono costituite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.