Pensione privilegiata del pubblico dipendente e accertamento della causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 99 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione privilegiata del dipendente pubblico trova base nell’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973 e presuppone la dipendenza dell’infermità o della lesione da fatti di servizio, oltre all’inabilità al servizio. Il trattamento assolve a una duplice funzione, previdenziale e risarcitoria, e richiede un accertamento rigoroso dell’eziologia e della gravità della patologia. Qualora il giudice aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto a esporne specificamente le ragioni: l’accettazione dell’elaborato, richiamato anche per relationem, costituisce adeguata motivazione della decisione, non censurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente del Ministero dell’istruzione con qualifica di insegnante, è cessata dal servizio per inidoneità assoluta al lavoro. A seguito di infezione contratta durante l’attività lavorativa, ha sviluppato patologie riconosciute dalla Commissione medica di verifica come dipendenti da causa di servizio; ha percepito l’equo indennizzo e la pensione ordinaria di inabilità.

L’Inps ha invece rigettato la domanda di pensione privilegiata, richiamando l’abrogazione dell’istituto disposta dall’art. 6 d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, e la circolare applicativa del Dipartimento della funzione pubblica. La domanda di prime cure è stata rigettata; la III Sezione giurisdizionale d’appello ha riformato la pronuncia e rimesso gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito. La ricorrente ha riassunto la controversia davanti a questa Sezione.

La Motivazione della Corte

Il giudizio origina dalla rituale riassunzione dopo la rimessione disposta in appello ai sensi dell’art. 170, comma 4, d.lgs. n. 174/2016, per l’annullamento della sentenza monocratica per omessa motivazione su un punto dirimente di fatto. Nel merito, il ricorso è accolto.

La base normativa del beneficio è l’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce la pensione privilegiata al dipendente che, per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, abbia subito menomazioni ascrivibili a una delle categorie della tabella A e sia divenuto inabile al servizio. I fatti di servizio rilevano solo quando ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.

Il trattamento assolve a una duplice funzione: previdenziale, per la copertura del rischio di ridotta capacità lavorativa, e risarcitoria, che ne connota il privilegio. Ne derivano due presupposti: la dipendenza eziologica dell’infermità da causa di servizio e la gravità idonea a rendere il dipendente inabile al servizio.

L’accertamento è avvenuto tramite apposito approfondimento istruttorio. Il Collegio medico legale incaricato ha depositato una relazione che, seguendo un iter logico esente da vizi, ha confermato la riconducibilità a causa di servizio delle patologie dedotte, connesse all’espletamento delle funzioni di insegnante a stretto contatto con gli alunni. Quanto alla gravità, lo stesso Collegio ha ascritto complessivamente le infermità alla 5^ categoria della tabella A.

La relazione non è stata adeguatamente smentita da risultanze di contrario tenore né specificamente contestata. Il giudice vi aderisce e vi rinvia per relationem, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato nel provvedimento.

Si dichiara pertanto il diritto della ricorrente alla pensione privilegiata vitalizia di 5^ categoria, tabella A, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali integrati, per gli anni di eccedenza, dall’importo differenziale della rivalutazione monetaria calcolata secondo l’indice FOI/ISTAT. L’Inps è condannato alle spese processuali anche del grado d’appello, al rimborso del compenso di difesa e delle spese forfettarie, nonché alla restituzione dell’importo versato in esecuzione della sentenza di prime cure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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