Giudicato e comproprietario estraneo al primo giudizio (Cass. civ. Sez. II n. 19985 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso da un comproprietario a tutela della cosa comune, il diritto fatto valere è autonomo e non dipendente o subordinato rispetto a quello degli altri comproprietari. Ne consegue che il giudicato formatosi in quel processo non spiega efficacia vincolante nei confronti del comproprietario rimasto estraneo al giudizio, non essendo configurabile alcuna efficacia riflessa del giudicato civile in danno del terzo titolare di un diritto autonomo. Il ricorso per cassazione che censuri la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ. per mancato accoglimento dell’eccezione di giudicato è inammissibile se non riproduce il giudicato stesso, difettando il requisito dell’autosufficienza.

Il Fatto

Un’attrice conveniva in giudizio i titolari di un fondo confinante per ottenere l’arretramento di alcune costruzioni realizzate in violazione delle distanze legali e il risarcimento del danno conseguente. I convenuti eccepivano il giudicato formatosi in un precedente giudizio, promosso contro di loro dal coniuge della stessa attrice, comproprietario del fondo, e chiedevano in via riconvenzionale il risarcimento per responsabilità aggravata.

Il Tribunale rigettava le domande dell’attrice e la riconvenzionale. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell’appello principale, condannava gli appellati all’arretramento della gradinata, delle aiuole e del sistema di terrapieni e muri di contenimento fino alla distanza di dieci metri dal prospetto del fabbricato, oltre al risarcimento dei danni e alle spese del doppio grado, respingendo l’appello incidentale con cui era stata riproposta l’eccezione di giudicato. I convenuti ricorrevano per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata nel controricorso e la ritiene infondata: i ricorrenti non avevano censurato la sentenza per difetto di motivazione, ma per violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ., contestando il principio dell’efficacia riflessa del giudicato verso i soggetti estranei alla causa.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile per più ragioni. Difetta anzitutto l’autosufficienza del ricorso: i ricorrenti non avevano riprodotto il giudicato, limitandosi a una sintesi approssimativa della decisione asseritamente intervenuta nel giudizio promosso dal comproprietario del fondo.

La sentenza impugnata, inoltre, aveva respinto l’eccezione con una doppia motivazione. Da un lato la Corte distrettuale aveva rilevato che l’attrice non era parte, né litisconsorte necessaria, nel primo giudizio, trattandosi di azione a tutela della comproprietà e non di un’azione volta a modificare la condizione di fatto del bene comune. Dall’altro aveva sottolineato la diversità parziale delle domande e la sopravvenuta modificazione dello stato dei luoghi dopo il primo giudizio: la casetta e le scale erano state demolite, con innalzamento artificiale del terrapieno e realizzazione ex novo della gradinata e dell’aiuola.

Poiché la seconda ragione non era stata censurata, il motivo è inammissibile anche per difetto di interesse: secondo la giurisprudenza consolidata, l’omessa impugnazione di una delle autonome ragioni della decisione rende inammissibile la censura relativa alle altre. Nel merito, comunque, il motivo è infondato, perché il comproprietario è titolare di un diritto autonomo.

Il secondo motivo, relativo alla asserita litispendenza ex art. 39 cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile: la questione non è trattata nella sentenza impugnata e i ricorrenti non hanno indicato dove e quando l’avessero sollevata. La Corte, in base al principio della soccombenza, condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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