Equa riparazione, compensi agli avvocati e minimi tariffari inderogabili (Cass. civ. Sez. II n. 12115 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento camerale di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo, disciplinato dalla legge n. 89/2001, ha natura contenziosa. Ai fini della liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati si applica la tabella 12 allegata al d.m. n. 55/2014 per il giudizio davanti alla Corte d’appello e la tabella 13 per i giudizi di legittimità. Il giudice che liquidi i compensi secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, che hanno carattere inderogabile. Nel determinare il valore della causa ai fini tariffari, gli interessi si sommano al capitale solo se scaduti anteriormente alla proposizione della domanda. Il giudice deve infine pronunciarsi sulla richiesta di maggiorazione dei compensi per la redazione degli atti con modalità telematiche ex art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto, nel febbraio 2010, il rimedio ex art. 3, legge n. 89/2001 per la durata non ragionevole di un procedimento amministrativo. Il giudizio era stato riassunto davanti alla Corte d’appello di Perugia dopo la declaratoria di incompetenza territoriale. Con decreto n. 2697/2018 la Corte territoriale aveva accolto in parte la domanda.
Due successivi ricorsi per cassazione avevano portato alla cassazione con rinvio. Nella fase finale la Corte d’appello di Perugia, con il decreto qui impugnato, aveva liquidato il danno non patrimoniale in euro 5.000,00 e le spese di lite con importi indicati per ciascun grado, senza distinguere le singole fasi e senza pronunciarsi sulla maggiorazione per l’uso di modalità telematiche. Da qui il terzo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i tre motivi, tutti relativi alla liquidazione delle spese. Esclusa ogni questione sull’an del danno, il fulcro è la verifica del rispetto dei minimi tariffari e l’omessa pronuncia sulla maggiorazione telematica.
Il primo passaggio è di qualificazione: il procedimento di equa riparazione ha natura contenziosa. Ne deriva l’applicazione della tabella 12 del d.m. n. 55/2014 per il giudizio davanti alla Corte d’appello e della tabella 13 per la legittimità, secondo gli arresti richiamati dalla Corte (Cass., Sez. VI-2, n. 15493 del 2020; Cass., Sez. VI-2, n. 23187 del 2016).
Sul valore della causa la Corte corregge il ragionamento del ricorrente: gli interessi concorrono a determinare il valore solo se scaduti prima della domanda, ai sensi dell’art. 5, primo comma, d.m. n. 55/2014 e dell’art. 10, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. VI-2, n. 163 del 2022). Lo scaglione corretto è dunque quello da euro 1.101,00 a euro 5.200,00, e non quello indicato dal ricorrente.
Applicate le tabelle, emerge la violazione dei minimi per le fasi davanti alla Corte d’appello: a fronte di un compenso minimo complessivo di euro 1.458,00, il decreto aveva liquidato euro 405,00, euro 915,00 ed euro 915,00 per i tre gradi di merito. Nessuna violazione sussiste invece per le spese di legittimità, il cui minimo tabellare di euro 939,00 risulta rispettato. Il principio è netto: i valori minimi sono inderogabili (Cass., Sez. II, n. 9815 del 2023).
Quanto alla maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, la Corte ne ricostruisce la ratio: la norma premia la redazione di atti “navigabili”, con tecniche ipertestuali che riducono i tempi di consultazione per le parti e per il giudice. Richiesta espressamente e trascritta in ricorso, la maggiorazione è stata del tutto ignorata dal decreto: la Corte ravvisa la omessa pronuncia e cassa sul punto.
Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione del decreto limitatamente ai motivi accolti e rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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