Giudicato sul decreto ingiuntivo opposto al risarcimento per intesa anticoncorrenziale (Cass. civ. Sez. I n. 18854 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Avendo riguardo all’illecito concorrenziale accertato con il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il giudicato formatosi sull’assenza di fatti impeditivi al soddisfacimento del credito avente titolo nel contratto posto a valle dell’intesa restrittiva a monte osta all’accoglimento della domanda risarcitoria il cui danno si assuma discendere, in via diretta o indiretta, da un’esecuzione del contratto stesso, quando tale esecuzione abbia potuto dispiegarsi in forza delle clausole deputate a dare attuazione a quell’intesa. Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del credito azionato e il titolo su cui esso si fonda, ma anche l’insussistenza dei fatti impeditivi, estintivi e modificativi anteriori al ricorso e non dedotti con l’opposizione. Nei confronti del soggetto rimasto estraneo al procedimento monitorio il giudicato spiega efficacia riflessa, purché non sia titolare di un diritto autonomo, non risenta un pregiudizio giuridico e l’accertamento non ammetta un diverso esito.
Il Fatto
Un fideiussore convenuto in via monitoria per il debito garantito da una fideiussione prestata a favore di una società poi sottoposta a procedura concorsuale agisce per il risarcimento del danno nei confronti della banca, deducendo la contrarietà del contratto alla normativa antitrust. Il Tribunale respinge la domanda; la Corte di appello conferma la decisione rilevando che il creditore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivo, e che l’inoppugnabilità del provvedimento precludeva di rimettere in discussione la validità del titolo.
Il ricorrente propone cinque motivi di impugnazione, censurando il preteso giudicato con effetti riflessi, l’omessa pronuncia sull’imputabilità dell’illecito alla banca, il rigetto della nullità della fideiussione, il diniego del risarcimento e la mancata condanna per responsabilità aggravata.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il fondamento della decisione impugnata: l’irretrattabilità dell’accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo non opposto. Il decreto era stato ottenuto da un soggetto estraneo al successivo giudizio, sicché non operava nei suoi confronti l’efficacia diretta del giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c. Tuttavia la Corte ritiene corretto il percorso della Corte territoriale, che ha riconosciuto l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti della banca dante causa.
In tema di rapporti tra intesa restrittiva a monte e contratti a valle, la Corte richiama Sez. U. n. 41994 del 2021: i contratti di fideiussione che riproducono le clausole dello schema oggetto dell’intesa sono parzialmente nulli, unitamente all’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. confermata da Sez. U. n. 2207 del 2005. Nullità e danno sono rimedi distinti.
Il passaggio decisivo riguarda la portata del giudicato monitorio. Secondo la giurisprudenza citata — Cass. n. 25180 del 2024, Cass. n. 22465 del 2018, Cass. n. 28318 del 2017 — la mancata opposizione preclude ogni ulteriore esame del titolo. Il giudicato copre anche l’insussistenza dei fatti impeditivi non dedotti. Le voci di danno allegate presuppongono un’esecuzione contrattuale che non avrebbe potuto aver luogo stante l’invalidità: prospettazione incompatibile con il giudicato sul decreto.
Sul secondo fronte, la Corte verifica le condizioni dell’efficacia riflessa elaborate da Cass. n. 8101 del 2020: assenza di un diritto autonomo del terzo, esclusione di un pregiudizio giuridico, unicità dell’accertamento. La banca era stata titolare dello stesso rapporto giuridico poi trasferito, non risente pregiudizio ma ne trae beneficio, e la conformità dell’obbligazione di garanzia non può atteggiarsi diversamente tra i soggetti succedutisi nel contratto.
Infine, il rinvio pregiudiziale proposto in memoria non è accolto: la dir. 2014/104/UE e il d.lgs. n. 3/2017 non sono applicabili ratione temporis alla controversia, e la tutela italiana estende, non restringe, la protezione del soggetto colpito dall’intesa. Una volta formatosi il giudicato sulla validità del contratto a valle, l’esecuzione non può essere ritenuta produttiva di effetti antigiuridici, secondo i principi di stabilità affermati dalla giurisprudenza unionale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.