Buoni pasto al turnista: diritto se la pausa non consente la mensa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18853 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla mensa del dipendente che osserva un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore va letto in collegamento con il diritto alla pausa previsto dall’art. 8 d.lgs. n. 66/2003, coincidendo la pausa con l’intervallo destinato alla consumazione del pasto. Ne deriva che l’art. 29, comma 2, del CCNL comparto Sanità non subordina il diritto alla mensa alla sola impossibilità di pranzare fuori dall’ambiente di lavoro. Il dipendente turnista, cui le mansioni non consentono la fruizione del servizio mensa, ha diritto ai buoni pasto; il loro mancato riconoscimento integra inadempimento contrattuale che, per il principio della perpetuatio obligationis, impone il ristoro per equivalente del valore dei buoni non percepiti.

Il Fatto

Un dipendente turnista di una struttura sanitaria chiede il riconoscimento del diritto all’erogazione dei buoni pasto, o al pagamento di un controvalore di euro 5,16 per ogni turno eccedente le sei ore, per i turni e le mansioni che non consentivano la fruizione del servizio mensa. Il Tribunale di Messina accoglie la domanda e la Corte d’Appello di Messina, con sentenza depositata il 22 gennaio 2020, conferma la decisione.

La struttura sanitaria datrice di lavoro propone ricorso per cassazione con due motivi, il secondo in via meramente subordinata. Il lavoratore, pur intimato, non svolge alcuna difesa. La questione arriva davanti alla Corte per l’asserita erronea interpretazione della disciplina contrattuale e per il preteso divieto di monetizzazione del diritto.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la struttura ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, CCNL comparto Sanità e dell’art. 8 d.lgs. n. 66/2003. Sostiene che la disciplina contrattuale non è leggibile in combinato disposto con la norma legale e che il diritto alla mensa va correlato solo alla circostanza per cui, in relazione all’orario osservato, il dipendente non possa pranzare fuori dall’ambiente di lavoro.

La Corte ritiene il motivo infondato, richiamando il proprio orientamento (Cass. n. 5547/2021, emessa nei confronti della medesima azienda, e Cass. n. 31137/2019). La disposizione contrattuale va interpretata nel senso del collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro. Tale collegamento è operato anche in sede legislativa, dove l’intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro.

Il secondo motivo, proposto in via subordinata, denuncia violazione degli artt. 1218 e 1223 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., deducendo che la pretesa risarcitoria si tradurrebbe in una monetizzazione del diritto vietata dalla disciplina contrattuale e che la prova del danno sarebbe stata fondata erroneamente sulla mancata contestazione del quantum.

Anche il secondo motivo è infondato. Il giudice di merito ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in relazione all’inadempimento dell’obbligo contrattuale. Per il principio della perpetuatio obligationis, ciò implica il ristoro per equivalente della perdita subita, dato dal valore complessivo dei buoni pasto non percepiti. Il valore dichiarato di euro 5,16 per ogni turno lavorato non è mai stato in discussione.

Il ricorso è dunque rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver l’intimato svolto alcuna attività difensiva. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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