Insolvenza provata anche da un solo inadempimento del debitore (Cass. civ. Sez. I n. 10581 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, la sussistenza di tale condizione prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento di obbligazioni pecuniarie assurga a indice della situazione oggettiva di insolvenza. Il giudice della fase prefallimentare, a fronte di una ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procederne all’accertamento, sia pure incidentale; solo in presenza di una contestazione ragionevole e in mancanza di titolo giudiziale l’inadempimento del debitore perde significato ai fini dell’insolvenza. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere, ne comporti necessariamente il rigetto, essendo sufficiente una motivazione che fornisca spiegazione logica e adeguata della scelta, senza analitica confutazione delle tesi non accolte.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, pronunciata dal Tribunale su ricorso di un creditore fondato su un assegno insoluto e su fatture inevase. La reclamante ha dedotto l’insussistenza dello stato di insolvenza e il mancato superamento della soglia di cui all’art. 15, nono comma, l. fall.
La Corte d’Appello ha rigettato il reclamo, ritenendo che il credito bancario vantato dalla reclamante rilevi solo se tradotto in provvista finanziaria utile ad adempiere regolarmente, e che esso sia subvalente rispetto all’inadempimento verso il creditore istante, rilevante anche quale unico inadempimento. La società propone ricorso per cassazione con due motivi; resiste il creditore istante, mentre il fallimento non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta la legittimazione del creditore istante e la scadenza dei crediti da fatture. La Corte lo dichiara infondato quanto alla contestazione del credito, rilevando anzitutto l’inammissibilità per sovrapposizione di censure di diversa natura, che non ne consentono l’esame distinto.
Nel merito richiama il principio per cui, ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito, deve procederne all’accertamento, sia pur incidentale (Cass. n. 5001/2016; Cass. n. 27689/2018); solo in caso di contestazione ragionevole dei crediti, ove manchi il titolo giudiziale, l’inadempimento perde significato ai fini dell’insolvenza (Cass. n. 6306/2014). Nel caso concreto il giudice di appello ha ritenuto pretestuose le contestazioni, formulate dal debitore solo nel procedimento prefallimentare, una delle quali fondata su documento non prodotto, e ha valorizzato l’esistenza di un assegno bancario per parte del credito.
È dichiarata inammissibile, per difetto di specificità, la deduzione sulla mancata scadenza del credito. La censura di omessa pronuncia sulla prassi di pagamento è invece infondata: essa è oggetto di rigetto implicito conseguente alla statuizione sulla sussistenza dell’insolvenza. La Corte ricorda che tale vizio non ricorre quando la decisione, in contrasto con la pretesa della parte, ne comporti necessariamente il rigetto, bastando una motivazione logicamente adeguata (Cass. n. 7662/2020; Cass. n. 29191/2017).
Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 5 l. fall. e il difetto di motivazione sullo stato di insolvenza. La Corte lo dichiara inammissibile nella parte relativa alla violazione di legge, perché costituisce surrettizio riesame delle prove, e nella parte sul vizio di motivazione, non più deducibile in sede di legittimità (Cass., Sez. U., n. 8053/2014).
Il motivo è invece infondato dove censura l’inconferenza di un unico inadempimento: la sussistenza dello stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, potendo anche un solo inadempimento di obbligazioni pecuniarie costituire indice di quella situazione oggettiva (Cass. n. 9297/2019; Cass. n. 19611/2004). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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