Giudicato endofallimentare sulla titolarità del credito e legittimazione del cessionario (Cass. civ. Sez. I n. 21997 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato endofallimentare formatosi sul difetto di titolarità del credito in capo al soggetto che ha proposto l’insinuazione preclude la riproposizione della domanda da parte del cessionario del medesimo credito. La legittimazione della cessionaria non può fondarsi su un acquisto a non domino, poiché il difetto di titolarità della cedente si riverbera inevitabilmente sulla posizione della cessionaria. In tema di ricorso per cassazione avverso la decisione sull’opposizione allo stato passivo, la riduzione dei termini disposta dall’art. 99 l.fall. ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica, non estendendosi al termine per la costituzione in giudizio del ricorrente.
Il Fatto
Una società, quale mandante di un soggetto incaricato del recupero crediti, propone opposizione allo stato passivo di un fallimento contro l’esclusione di due crediti: uno in via chirografaria per scoperto di conto corrente e uno in via ipotecaria in forza di mutuo fondiario. Il credito era pervenuto alla ricorrente attraverso una catena di cessioni, originata da una banca poi incorporata e proseguita con cessioni in blocco.
Il Tribunale aveva condiviso la decisione del giudice delegato, che aveva escluso il credito perché già oggetto di insinuazione tardiva da parte di un diverso soggetto, con domanda rigettata in via definitiva per mancanza di prova della titolarità. Il Tribunale ha quindi ravvisato in quella decisione un giudicato interno preclusivo. La ricorrente impugna la decisione in cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., sostenendo che, in difetto di impugnazione del curatore, il tribunale non avrebbe potuto pronunciarsi sul giudicato interno dopo che il giudice delegato aveva implicitamente disatteso l’eccezione rigettando la domanda per carenza di prova della titolarità.
Con il secondo motivo, analogamente rubricato con riferimento agli artt. 111 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., la ricorrente assume che la decisione sul diritto del cedente di partecipare al concorso avrebbe lasciato impregiudicata la possibilità di far verificare il proprio diritto a un credito mai dichiarato inesistente, essendosi il tribunale limitato a rigettare la domanda per difetto di legittimazione attiva e non per insussistenza del credito.
La Corte rigetta preliminarmente l’eccezione di tardività dell’iscrizione a ruolo, rilevando che l’art. 99 l.fall. non prevede un dimezzamento generale dei termini ma solo di quello per proporre il ricorso per cassazione; la riduzione, per il suo tenore letterale e il carattere eccezionale, non si estende al termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, secondo l’insegnamento di Cass. 12481/2024 e Cass. 1193/2020.
Nel merito i due motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte dà atto di una discrasia tra la versione delle parti e quella del tribunale circa la ratio del rigetto, ma la ritiene non dirimente: è la stessa ricorrente ad aver dedotto di essersi resa cessionaria del credito proprio dal soggetto la cui titolarità era stata esclusa con provvedimento definitivo.
Il giudicato endofallimentare formatosi sul difetto di titolarità della cedente non può quindi non riverberarsi sulla legittimazione della cessionaria, che non potrebbe fondare validamente l’acquisto del credito a non domino. Segue il rigetto del ricorso, la condanna alle spese e la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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