Ricorso in Cassazione travisato in censura di fatto è inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 14334 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, pur formalmente articolato come violazione o falsa applicazione di norme di diritto e come omesso esame di fatti decisivi, si risolva in una censura della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove è inammissibile. Il giudice di legittimità non può riesaminare gli esiti probatori, né la consulenza tecnica d’ufficio o le testimonianze, quando il thema decidendum attenga all’accertamento del fatto e non alla sua qualificazione giuridica. La motivazione della sentenza d’appello, se sorretta da un sufficiente contenuto illustrativo, non è viziata ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e la doglianza che la investe va qualificata come meritevole di rigetto, non di accoglimento.
Il Fatto
Due coniugi convenivano davanti al Tribunale di Catanzaro alcuni comproprietari per ottenere la demolizione di opere abusive realizzate su proprietà comune e il risarcimento dei danni. Il Tribunale, integrato il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi, accoglieva parzialmente la domanda, condannando i convenuti alla riduzione in pristino e al risarcimento, ma riducendone l’importo per la corresponsabilità degli attori nella misura del 30%.
I soccombenti proponevano appello principale; gli attori appello incidentale. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza, accoglieva l’appello incidentale, escludeva la corresponsabilità degli attori e aumentava la condanna risarcitoria. Avverso tale decisione i convenuti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo lamentava la violazione degli artt. 20, 29 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., nonché l’omesso esame di fatti decisivi e l’omessa motivazione, sostenendo che gli attuali controricorrenti fossero a conoscenza dell’abuso e non potessero essere esonerati da responsabilità. La Corte ha però rilevato che il motivo, nella sua ampiezza, dimostra ictu oculi sostanza meramente fattuale: i riferimenti normativi sono usati per “coprire” una censura della ricostruzione dei fatti e dell’accertamento dell’assenza di corresponsabilità.
Sotto tale profilo la doglianza presenta un’evidente inammissibilità. Il giudice di legittimità ha inoltre escluso la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., poiché la motivazione della sentenza d’appello non è carente di sufficiente contenuto illustrativo, in contrario a quanto dedotto; ne consegue che il motivo va qualificato meritevole di rigetto.
Il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 132, secondo comma, 116 cod. proc. civ. e 1227 cod. civ., sostenendo che il giudice d’appello si fosse discostato dalla consulenza tecnica d’ufficio senza spiegarne le ragioni, in contrasto con il principio di Cass. n. 27411/2021. La Corte ha replicato che il motivo è in parte inammissibile, perché contenente una critica fattuale, e in parte infondato: il giudice d’appello non ha criticato l’accertamento tecnico del CTU, ma ha accertato con altri mezzi l’esistenza di un pregiudizio, valorizzando la testimonianza di un teste che aveva rinunciato a locare l’immobile per l’assenza del parapetto.
Il terzo motivo lamentava violazione degli artt. 2697, 1226 cod. civ. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., contestando l’attribuzione dei danni da mancata locazione e la determinazione del quantum. La Corte ha osservato che il motivo ripete in parte il precedente e verte sul fatto e sugli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, patendo così un’evidente inammissibilità. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese e al contributo unificato, secondo il principio di S.U. n. 4315 del 2020.
Nota della Redazione
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