Giudicato esecutivo rebus sic stantibus e nuova istanza di continuazione (Cass. pen. Sez. I n. 4899 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di incidente di esecuzione, il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta di applicazione della continuazione già rigettata preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum non in maniera assoluta e definitiva, ma rebus sic stantibus. La preclusione opera allo stato degli atti e viene meno quando siano prospettati fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione, per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali il giudice non abbia tenuto conto. Grava sul ricorrente l’onere di indicare specificamente gli elementi nuovi, non valutati e astrattamente idonei a superare il giudicato esecutivo: in mancanza, il ricorso è generico e inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente propone istanza al Tribunale di Messina, quale giudice dell’esecuzione, per l’applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. con riguardo a reati giudicati con più sentenze di condanna. Il giudice dell’esecuzione dichiara l’inammissibilità della richiesta ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., rilevando che si tratta di mera riproposizione di istanze già valutate nell’ambito dei procedimenti esecutivi individuati con SIGE nn. 223/2022 e 144/2023.

Il ricorrente, dopo aver formulato istanza di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., impugna il provvedimento per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 671 e 666, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che la nuova istanza avrebbe avuto a oggetto, per motivi differenti rispetto a quelli già esaminati, la continuazione tra tutti i reati oggetto delle sentenze di condanna.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il percorso argomentativo muove dalla lettera dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che consente al giudice di dichiarare con decreto motivato l’inammissibilità della richiesta manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituente mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi.

Il punto decisivo è che il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell’esecuzione ha qualificato la nuova istanza ex art. 671 cod. proc. pen. come mera riproposizione di domande già valutate nei procedimenti SIGE nn. 223/2022 e 144/2023.

La Corte fissa quindi il criterio del giudicato esecutivo mobile: il provvedimento divenuto definitivo preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum non in maniera assoluta e definitiva, ma rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche. Per tali si intendono non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto nella precedente decisione.

Su questo terreno il ricorrente resta generico: non indica quali sarebbero gli elementi nuovi, non presenti nelle istanze precedenti, non valutati dal giudice dell’esecuzione e astrattamente idonei a superare il giudicato esecutivo. La Corte richiama sul punto il principio secondo cui la preclusione allo stato degli atti non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841), circostanza non verificatasi nel caso in esame.

All’inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00, non sussistendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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