Redditi illeciti non dichiarati e quote presunte per il concorrente d’impresa (Cass. pen. Sez. III n. 31786 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio del nemo tenetur se detegere opera esclusivamente nell’ambito di un procedimento penale già avviato ed è recessivo rispetto all’obbligo di concorrere alle spese pubbliche sancito dall’art. 53 Cost. Esso, pertanto, non giustifica l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi di provenienza illecita, né è configurabile alcuna scriminante ai sensi dell’art. 54 cod. pen. La presentazione della dichiarazione non costituisce dichiarazione confessoria, ma esplicazione del dovere fiscale, non dovendosi indicare la causale dell’arricchimento. Il reddito dell’attività illecita svolta in forma associata si presume imputabile per quote uguali a ciascun concorrente, ai sensi dell’art. 5 T.U.I.R., con conseguente superamento della soglia di punibilità da parte di ognuno. I criteri elaborati in tema di profitto confiscabile non si estendono alla determinazione del reddito imponibile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 26 novembre 2025, rigettava le impugnazioni proposte da due imputati avverso la decisione del Tribunale di Marsala del 28 ottobre 2022. In primo grado i ricorrenti erano stati dichiarati responsabili di due contestazioni del delitto di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 30 dicembre 2016, con condanna alla pena di tre mesi di reclusione ciascuno, quale aumento per la continuazione con fatti già oggetto di sentenza irrevocabile.
Agli imputati era contestata l’omessa presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno 2015, nonostante la percezione di proventi derivanti da reati accertati con sentenza definitiva del medesimo Tribunale, con un’evasione d’imposta superiore alla soglia di punibilità. La questione centrale investe la compatibilità del delitto con il diritto di non autoincriminazione e i criteri di determinazione del reddito imponibile in caso di concorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta i ricorsi. Preliminarmente disattende l’eccezione di prescrizione, osservando che l’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, che ha aumentato di un terzo i termini, introdotto dall’art. 2, comma 36-vicies semel, lett. l), d.l. n. 138 del 2011, è applicabile ai fatti successivi all’entrata in vigore della legge di conversione, ossia il 16 settembre 2011, dunque ben prima del 30 dicembre 2016. Il termine di dieci anni, pertanto, non era decorso.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, sollevata per contrasto con gli artt. 24, 53 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, la Corte la ritiene manifestamente infondata. Il principio del nemo tenetur se detegere opera solo nell’ambito di un procedimento penale già avviato ed è recessivo rispetto all’obbligo di concorrere alle spese pubbliche. Richiama sul punto Sez. 3, n. 44311 del 2024 e Sez. 3, n. 53656 del 2018.
La Corte precisa che la dichiarazione dei redditi, anche declinabile in termini di redditi diversi, non costituisce dichiarazione confessoria, ma esplicazione del dovere fiscale, non presupponendo l’indicazione della causale dell’arricchimento. Essa non è assimilabile all’autodenuncia di fatti di reato, tanto più che questi non erano stati contestati nel distinto procedimento definito con applicazione della pena su richiesta.
Sui restanti motivi, concernenti la determinazione del reddito e della soglia di punibilità, la Corte ritiene improprio il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite Massini, che attiene al profitto confiscabile e ai criteri di ripartizione in caso di concorso. Nel caso in esame non si tratta di stabilire il profitto confiscabile, ma di determinare il reddito imponibile e l’imposta non dichiarata. Poiché i ricorrenti svolgevano insieme l’attività d’impresa produttiva di reddito, questo va imputato per metà a ciascuno, ai sensi dell’art. 5 T.U.I.R., non risultando stabilita la misura di partecipazione agli utili, con conseguente presunzione di quote uguali.
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Nota della Redazione
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